In materia di divorzio l’art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, stabilisce che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".
Revoca dell’assegno
Il riconoscimento dell’assegno divorzile può, tuttavia, essere revocato in qualsiasi momento dal giudice, se cambiano le condizioni che ne avevano determinato l’ammissione. Uno dei motivi di revoca dell’assegno di mantenimento è l’instaurazione, da parte del coniuge beneficiario, di una nuova relazione caratterizzata da stabile convivenza.
Per principio giurisprudenziale consolidato, la nuova relazione deve poter essere valutata come duratura, stabile e deve prevedere la convivenza, in modo da integrare le caratteristiche di una “famiglia di fatto”.
Quanto all’elemento della convivenza, non è necessario che essa sia continuativa, potendo anche essere caratterizzata da periodi di lontananza e abitazione in luoghi diversi, per necessità lavorative che portino i conviventi a vivere separati.
Onere della prova
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, chi chiede la revoca dell'assegno mensile è tenuto a dimostrare in giudizio soltanto l'instaurazione di una relazione stabile dell'ex coniuge con un nuovo partner, elemento presuntivo sufficiente a far ritenere la formazione di una nuova famiglia di fatto; il soggetto beneficiario, al contrario, per confermare il diritto all’assegno, deve poter provare che la convivenza non abbia le caratteristiche di stabilità.
In un recente caso esaminato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26682/2021, il ricorrente aveva chiesto la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado, che aveva solo ridotto, non revocato, l’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge beneficiario, avendo ritenuto che la nuova relazione non avesse i caratteri di stabilità necessari per la revoca e che non fosse stata provata, da parte del ricorrente, la stabilità della convivenza.
Valutazione del giudice
Nel rigettare il motivo di ricorso, la Suprema Corte ribadisce che il giudice di merito valuta le prove offerte dalle parti, nel senso che il soggetto che chiede la revoca dell’assegno deve fornire adeguatamente la prova che l’ex coniuge beneficiario dell’assegno intrattenga una relazione caratterizzata da convivenza stabile; in mancanza di tale prova l’assegno non potrà essere revocato ma, in caso di mutamento delle condizioni economiche delle parti, potrà essere rideterminato nel suo ammontare.
Nel caso di cui all’ordinanza richiamata, infatti, il Tribunale, a seguito del ricorso dell’ex marito, aveva ridotto l’importo dell’assegno, in considerazione di nuove entrate della ex moglie, derivanti dalla vendita della casa a lei trasferita dal coniuge in sede di separazione.