Spesso accade che, nella speranza di pagare tutti i creditori ed evitare messe in mora, venga rilasciato un assegno c.d. “scoperto” o “a vuoto”. Ciò significa che è stato rilasciato un assegno per importi che risultano maggiori a quelli presenti sul conto corrente di chi lo ha emesso per cui, al momento dell'incasso, non sarà possibile ritirare il danaro necessario al pagamento.
Ad oggi, a meno che non si tratti di assegno circolare, non risulta possibile sapere con anticipo se l'assegno possa risultare coperto o meno. Questo perché solo l'assegno circolare, essendo emesso direttamente presso la sede fisica della banca, è come se risultasse garantito dall'Istituto di credito che certifica l'esistenza delle somme sul conto corrente.
Cosa succede in caso di assegno scoperto?
Come anticipato la prima conseguenza diretta è il mancato pagamento delle somme. In tale ipotesi la banca, indipendentemente dal comportamento del creditore, è obbligata a seguire una determinata procedura. L'Istituto di credito deve informare il soggetto che lo ha emesso tramite raccomandata (in genere preceduta da altra comunicazione informale quale mail o telefonata) notiziandolo di quanto accaduto e nello specifico:
- delle pesanti conseguenze previste dalla legge (anche quelle accessorie),
- della possibilità di regolarizzare (c.d. pagamento tardivo), pagando entro 60 giorni la somma indicata sull’assegno più una penale fissa del 10% oltre gli interessi e le spese di eventuale protesto,
- del preavviso di revoca dell’autorizzazione a emettere altri assegni.
Particolare attenzione deve essere posta al termine ultimo di pagamento perché i 60 giorni decorrono dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’assegno.
Ciò implica che complessivamente i termini sono di 68 giorni (60 + 8) nel caso in cui l'assegno sia stato emesso su piazza (stesso Comune della Banca) e di 75 giorni (60 + 15) ove sia stato emesso fuori piazza (Comune diverso) sempre partendo dalla data di emissione che è riportata sull’assegno.
Il pagamento tardivo (sempre maggiorato degli importi citati) può essere effettuato versando la somma sul proprio conto corrente, che in questo modo avrà il danaro sufficiente a coprire l'importo dell'assegno, oppure pagando direttamente il beneficiario dell'assegno con un diverso strumento (bonifico, vaglia) redigendo un'apposita scrittura liberatoria per il debitore.
Cosa rischia chi non paga l'assegno?
Se il pagamento non avviene nei termini stabiliti per legge la Banca è obbligata a:
- effettuare la segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria c.d. CAI,
- informare il Prefetto del luogo di pagamento dell’assegno, che si occuperà di formalizzare le sanzioni amministrative contestando al trasgressore la violazione (in passato tale fattispecie era considerata un reato, oggi abolito).
La segnalazione al CAI costituisce una fattispecie particolarmente sgradevole in quanto preclude ogni forma di accesso al credito (finanziamenti, mutui e prestiti di ogni tipo) oltre a impedire l’apertura di altri conti correnti anche presso diverse banche.
L'informativa al Prefetto invece dà luogo all'apertura di un procedimento amministrativo che, in caso di mancata opposizione, terminerà con l'emissione di un’ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria che sarà compresa:
- tra un minimo di 516,34 € ed un massimo di 3.098,74 € per importi dell'assegno scoperto sotto ai 10.329,14 € ma col raddoppio della sanzione per importi superiori a tale cifra o in caso di recidiva;
- in caso di superamento della somma pari ad € 2.582 con la revoca dalla possibilità di emettere assegni per un periodo da un minimo di 2 ad un massimo di 5 anni;
- in caso di superamento della somma pari ad € 51.645,69 con l'applicazione della ulteriore sanzione accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione (non sarà più possibile svolgere per un determinato periodo attività imprenditoriale o di lavoratore autonomo).
L'assegno deve sempre essere protestato?
Solo a determinate condizioni. Il protesto è un atto formale redatto da un pubblico ufficiale (che può essere il notaio, o l’ufficiale giudiziario) che accerta la mancanza di pagamento dell'assegno.
Occorre levare il protesto quando l'assegno ha “circolato” tra diversi beneficiari (c.d. giranti) per ottenere il pagamento dell’assegno anche nei confronti dei giranti e degli eventuali avallanti. Si ricorre a questa procedura quando, in sostanza, risulta necessario aumentare il numero di soggetti responsabili chiamati a rispondere degli importi dell'assegno per aumentare le chance di recupero del credito.
In tutti gli altri casi e ove l'assegno risulti “non trasferibile” non occorre invece levare il protesto in quanto lo stesso costituisce di per sè un titolo idoneo ad ottenere il pagamento diretto verso chi lo ha emesso. Si potrà dunque procedere alla notifica di un atto di precetto volto all'instaurazione di una procedura esecutiva di pignoramento.