Quando si eredita un immobile, molto spesso, si ereditano anche imposte, tasse e spese legate a esso. Ecco perché è buona norma informarsi a fondo e fare ricerche per evitare di avere spiacevoli sorprese.
Immobile ereditato: il pagamento delle imposte
Sicuramente, tra le imposte che passano in successione quando muore il proprietario di un immobile, c’è l’Imposta Municipale Unica (IMU), in quanto si tratta di un onere fiscale che incide direttamente sulla proprietà immobiliare. Dunque, l’IMU deve essere pagata dagli eredi, nella misura stabilita dall’aliquota del Comune su cui ricade l’immobile, a partire dalla data del subentro nella proprietà del de cuius.
Oltre all’IMU dell’anno in corso, gli eredi – in proporzione alla quota ereditaria che spetta a ognuno di loro - sono tenuti a pagare anche eventuali arretrati non saldati dal proprietario deceduto. Nel caso di sanzioni maturate sull’imposta non pagata, la legge italiana tutela invece i soggetti rientranti nell’asse ereditario che, in tal caso, sono tenuti solo al versamento dell’importo originario sgravato da more o sanzioni, in quanto maturate dal precedente proprietario non più in vita.
Come viene calcolato l'IMU?
L’Imposta Municipale Unica (IMU) è l’imposta che i proprietari di immobili devono pagare per il possesso di fabbricati - escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 - di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
Per fare un calcolo dell’IMU e capire quanto pagare esiste una formula: rendita catastale + 5% da moltiplicare per il coefficiente catastale. In tal caso, è necessario conoscere la rendita catastale dell’immobile soggetto all’IMU e il coefficiente catastale, che può variare da comune a comune a seconda delle decisioni delle amministrazioni locali.
In virtù di quanto previsto dall’articolo 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, il versamento della prima rata dell'IMU per l’anno d’imposta 2025 deve essere eseguito entro il 16 giugno 2025 ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
L'evoluzione della normativa sull'IMU
L’Imposta Municipale Unica è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ha sostituito la vecchia imposta comunale sugli immobili (ICI).
A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.
L'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. È fatta salva l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano; per queste ultime province continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) e l’Imposta Municipale Immobiliare (IMI) [art. 1, comma 739, della legge n. 160 del 2019].