Nel caso di separazione dei coniugi, sia consensuale che giudiziale, per il nostro ordinamento permane l’obbligo di assistenza economica previsto dall’art. 143 del codice civile, che sancisce il dovere di assistenza morale e materiale reciproco.
Determinazione dell’assegno
Tale obbligo, dopo la separazione, si concretizza nel versamento mensile di una somma concordata in caso di separazione consensuale, o stabilita dal giudice nella giudiziale, da parte del coniuge con redditi più alti a favore del coniuge meno abbiente e dei figli minorenni e maggiorenni non autosufficienti conviventi con il beneficiario dell’assegno.
Il parametro di valutazione dell’ammontare dell’assegno deve tenere conto di diversi fattori, primo fra tutti l’occupazione lavorativa e il reddito che ne deriva; anche la "capacità lavorativa", cioè la possibilità per il coniuge privo di occupazione di trovarne una adeguata al proprio sostentamento, viene presa in considerazione nella cause di separazione.
Nella separazione giudiziale il giudice verificherà in primo luogo i redditi di entrambi i coniugi, quindi valuterà le esigenze dei figli e le spese ordinarie e straordinarie sostenute da entrambi i coniugi per sé e per i figli; in caso di separazione consensuale tali parametri vengono tenuti presenti dai coniugi e dai rispettivi avvocati nel determinare le condizioni fissate nell’atto di separazione.
Decorrenza dell’assegno
Quanto alla decorrenza dell’assegno di mantenimento, come più volte ha affermato la giurisprudenza di legittimità, nella separazione consensuale l’assegno decorre dalla data di deposito del ricorso per l’omologa della sentenza, cioè del provvedimento con cui il giudice del tribunale convalida la separazione e la rende efficace per la legge.
Sul punto si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41232/2021, relativa ad un caso in cui un soggetto aveva proposto opposizione a due precetti notificatigli dalla ex moglie, contestando il conteggio delle somme da lei indicate nei precetti, in quanto calcolate a partire dalla data del ricorso depositato in tribunale per la separazione e non dalla data dell’omologazione.
Principi giurisprudenziali
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del marito, chiarisce che un conto è l'efficacia e cioè la produzione dell'effetto proprio dell'atto, altro è la decorrenza: l'effettiva pronuncia del provvedimento di omologa costituirà ovviamente condizione indispensabile perché l'effetto venga a giuridica esistenza, rendendo definitivamente operativo l'assetto di interessi complessivamente valutato dai coniugi in sede di deposito del ricorso.
Ne consegue che l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto, sia pure a condizione che l'omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell'omologa.
Ad analoga conclusione è giunta la giurisprudenza per determinare la decorrenza dell’assegno nelle separazioni giudiziali: anche in queste ipotesi bisogna far riferimento alla data della domanda, in base a quanto previsto dall’art. 445 c.c. in tema di alimenti, nonché al principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (in tal senso Cass. 2960/2017).