In cosa consiste la separazione consensuale?
Con la nuova “riforma Cartabia” oggi la separazione consensuale - assieme ai procedimenti a domanda congiunta - è disciplinata dall'art. 473 bis - 51, inserito nel Libro II, Titolo IV-bis, Capo III, Sezione II del Codice di Procedura civile, che disciplina anche le nuove norme del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.
È uno degli istituti che l'ordinamento giuridico offre per terminare bonariamente una relazione di coniugio. Questa viene attuata definendo, di comune accordo, le future condizioni economiche (come la divisione dei beni) quelle di affidamento dei figli e ogni altro aspetto relativo alla vita coniugale.
La particolarità di questo strumento consiste pertanto nella possibilità di affrontare la fine del matrimonio in modo cooperativo e meno conflittuale rispetto a un procedimento giudiziale vero e proprio.
Quali sono le modifiche più rilevanti alla separazione consensuale?
Sino a febbraio 2023 la separazione personale era considerata come sola situazione di fatto, una sorta di limbo in cui era sempre possibile riconciliarsi ovvero procedere a definire una volta per tutte la procedura tramite il divorzio.
A seguito dell'entrata in vigore della riforma è invece stata eliminata la dualità dei due momenti, stabilendo la possibilità per i coniugi, con una sola e unica domanda cumulativa, di proporre separazione e divorzio insieme.
Modifiche altrettanto rilevanti sono quelle in materia di:
- competenza del giudice, in quanto la domanda viene proposta con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte;
- contenuto del ricorso, che oltre ai requisiti classici (come nome, cognome, avvocati, ragioni in fatto e diritto della domanda) deve essere sottoscritto personalmente dalle parti, e deve indicare l'esistenza di altri procedimenti pendenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande;
- documentazione da produrre, in quanto le parti devono fornite indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio (spesso anche la documentazione attestante la titolarità di proprietà mobiliare e/o immobiliari) nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Come funziona la prima udienza avanti al Giudice?
A seguito della proposizione del ricorso verrà fissata dal Tribunale un'apposita udienza denominata "di comparizione delle parti" nella quale il giudice, in primo luogo, ascolterà marito e moglie (prima separatamente, poi assieme) e successivamente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimetterà la causa in decisione.
In ogni momento il giudice potrà sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare ulteriore documentazione come ad esempio gli estratti conto bancari e/o visure attestanti la proprietà di quote sociali.
Cosa succede dopo l'udienza di comparizione?
Dopo l'udienza il giudice rimetterà la causa al Collegio il quale, prendendo atto degli accordi intervenuti, provvederà, a sua volta, a omologare la separazione consensuale con sentenza.
Solo ove le pattuizioni dovessero essere in contrasto con gli interessi dei figli, convocherà le parti indicando loro le modificazioni da adottare e in caso di inidonea soluzione, provvederà al rigetto della domanda.
Nel caso in cui con la domanda di separazione non sia stata contestualmente richiesta anche quella di divorzio (istanza comunque improcedibile fino a quando la sentenza che pronuncia la separazione personale non sia passata in giudicato) quest'ultimo potrà essere richiesto, in ogni caso, dopo sei mesi dalla comparsa alla prima udienza avanti al giudice.