Quando e come è entrato in vigore il nuovo reato di omicidio nautico?
A seguito del via libera da parte del Senato, incassato lo scorso febbraio, anche l’Aula della Camera dei Deputati ha approvato il progetto di legge che introduce nell’ordinamento italiano i reati di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche, che entrerà ufficialmente in vigore con la prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il reato sopperisce ad un vuoto normativo divenuto, purtroppo, tristemente noto e di attualità in forza dei molti casi di cronaca susseguitisi negli ultimi anni.
Il reato in esame è strutturato sulla falsariga dell'omicidio stradale per cui la proposta di legge ricalca, in sostanza, quella che è la normativa già in vigore per quest'ultima fattispecie.
Come viene punito il reato di omicidio nautico?
L'articolo 1 della proposta di legge ha modificato gli articoli del codice penale che riguardano le fattispecie di omicidio colposo stradale e di lesioni gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme sulla circolazione stradale disciplinate dagli artt. 589 bis e 590 bis c.p. estendendone la portata anche alle ulteriori ipotesi di omicidio e di lesioni che derivino da violazioni delle norme sulla navigazione.
Più nel dettaglio, il comma 1, ha modificato l'articolo 589-bis c.p. introducendo la nuova fattispecie penale dell'omicidio colposo nautico volta a punire, con la reclusione da 2 a 7 anni, chiunque, ponendosi alla guida di una unità da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona avendo agito in violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna.
Quali sono le circostanze aggravanti previste per il reato?
Le circostanze che aggravano la pena sono le medesime previste da quelle per l'omicidio stradale ossia l'aver commesso il fatto:
- in stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (reclusione da 8 a 12 anni);
- in stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l se il conducente dell'imbarcazione esercita attività di trasporto di cose o persone (reclusione da 8 a 12 anni);
- in stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l (reclusione da 5 a 10 anni);
- nel caso in cui dall'evento derivi la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, in ogni caso senza superare i 18 anni di reclusione;
- cercando di eludere le conseguenze del fatto (ossia tentando la fuga) la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque mai meno di 5 anni.
Nei casi tutti previsti di cui sopra il testo della proposta di legge stabilisce un ulteriore aumento di pena nel caso in cui il conducente non sia in possesso di valida patente (o con quest'ultima sospesa, revocata, sempre salvo che sia necessaria) ovvero di contratto di assicurazione RCT.
La pena è invece diminuita fino alla metà se l'evento morte o lesioni non è esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.
Quali sono le altre modifiche introdotte con la legge?
Modifiche altrettanto importanti riguardo la fattispecie in esame riguardano l'estensione dell'arresto obbligatorio in flagranza, già previsto per l'omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione del conducente, e l'arresto facoltativo in flagranza previsto per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime aggravato dallo stato di alterazione.
Non si procede invece all'arresto obbligatorio/facoltativo in flagranza nelle ipotesi di collaborazione da parte del reo, ovvero nel caso in cui il conducente si fermi immediatamente o si adoperi per prestare un primo soccorso.