Cosa si intende per donazione?
La donazione è disciplinata dagli articoli 769 e seguenti del codice civile e viene definita come un contratto con il quale una persona, con spirito di liberalità, arricchisce un’altra, disponendo a suo favore un diritto o assumendo verso di essa un'obbligazione. Essa rappresenta un atto gratuito e, di conseguenza, è caratterizzata dall’assenza di una controprestazione economica, cioè il donante non riceve nulla in cambio.
La donazione richiede poi la forma solenne dell'atto pubblico davanti ad un notaio, con la presenza di due testimoni. Tale regime, che occorre osservare solo in presenza di donazioni non di modico valore, è imposto per proteggere il donante, assicurandosi che agisca con piena consapevolezza e volontà.
Possono, in generale, essere oggetto di donazione beni mobili, beni immobili, diritti e somme di denaro.
In cosa consiste la donazione tra coniugi?
La donazione tra coniugi presenta specifiche caratteristiche e implicazioni e risulta strettamente regolata dalla legge, anche al fine di evitare abusi o ingiustizie all'interno del matrimonio.
La forma solenne richiesta per le donazioni, insieme alle limitazioni e alle tutele previste dalla normativa, garantisce a maggior ragione che questi atti siano eseguiti con consapevolezza e nel rispetto dei diritti di tutte le parti coinvolte.
Un aspetto importante collegato alla donazione riguarda la sua relazione col regime patrimoniale scelto dalla coppia. Nelle unioni matrimoniali in cui vige la comunione dei beni, ogni donazione nella coppia deve rispettare le quote di comunione o separazione patrimoniale previste dal regime scelto. Ad esempio, se il regime è quello di comunione legale, i beni acquistati successivamente al matrimonio appartengono a entrambi i coniugi in misura uguale, a meno che non sia stata effettuata una separazione dei beni.
E' possibile revocare la donazione in costanza di matrimonio?
La donazione, in generale, salvo casi particolari come quello dell'ingratitudine del donatario, ove questo si dimostra ingiurioso, maltratta o attenta alla vita del donante oppure nel caso di sopravvenienza di figli dopo aver donato il bene, non è mai revocabile.
A tali eccezioni, occorre però aggiungere quelle che sono le peculiarità dettate dalla donazione in costanza di matrimonio.
In particolare, l'articolo 781 del codice civile stabilisce che le donazioni tra coniugi sono revocabili:
- per scioglimento del matrimonio, ad eccezione di quando questo avviene per la morte di uno dei coniugi. Questo significa che, se un coniuge dona un bene all'altro durante il matrimonio e successivamente il matrimonio si scioglie per cause fisiologiche (ad esempio, tramite una sentenza di divorzio), la donazione può essere revocata;
- per lesione della quota legittima di un erede. Le donazioni fatte tra coniugi, infatti, non possono mai ledere la quota spettante agli altri eredi. Ove tale condizione si realizzasse la quota donata potrebbe essere ridotta per garantire il rispetto dei diritti successori.
Il particolare caso dell'irrevocabilità delle donazioni per decesso
Come accennato in precedenza, le donazioni tra coniugi non sono revocabili in caso di decesso di uno dei coniugi. Ciò significa che, se il donante muore, la donazione rimane valida ed il superstite conserva il bene o il diritto che gli è stato donato.
La particolarità della questione però consiste nel fatto che come detto l'irrevocabilità, nel contesto della successione, non può mai ledere i diritti dei successori.
In altre parole, allora, in via del tutto indipendente dalle eccezioni che ripristinano la regola, la donazione può essere sempre revocata se viola le quote spettanti agli eredi legittimari, ossia quelli a cui la legge riserva una determinata quota di eredità.