Il contratto di assicurazione in generale
L'assicurazione costituisce uno dei contratti più antichi ed è disciplinato dagli artt. 1882 ss. c.c., i quali lo definiscono brevemente come “accordo con cui una parte, l’assicuratore, si impegna a risarcire un'altra parte, l’assicurato, per un danno subito a seguito di un evento fortuito in cambio del pagamento di un premio”.
Il proposito di tale contratto è quindi offerto dal trasferimento del rischio, denominato anche “alea” (il contratto di assicurazione è infatti classificato come contratto aleatorio), dall'assicurato all'assicuratore, in cambio naturalmente - come ogni contratto sinallagmatico - di un corrispettivo economico.
Le assicurazioni, come noto, si suddividono principalmente in due rami:
- polizze danni;
- polizze vita.
In cosa consistono le polizze danni?
Quest'area, a natura prevalentemente indennitaria, copre rischi collegati a eventi dannosi per il patrimonio o la persona.
Tali polizze sono in grado di coprire danni a:
- beni: proteggono l’assicurato contro eventi classici come furto o incendio, atti vandalici o eventi naturali, che possono danneggiare la proprietà mobiliare o immobiliare;
- infortuni e malattie: le assicurazioni sanitarie tutelano l’assicurato per le spese mediche e/o le conseguenze economiche derivanti da un infortunio o da una malattia;
- responsabilità civile: tale tipologia di polizza assicura il risarcimento che l’assicurato deve a terzi per danni causati a persone o cose.
Una particolarità di questa sezione consiste nel fatto che il risarcimento corrisposto dall’assicuratore non può mai (a meno di casi eccezionali come ad esempio le clausole di “valore a nuovo”) superare il valore effettivo del danno subito.
Perché si stipulano le polizze danni?
Le polizze assicurative contro i danni hanno una funzione ben definita: tutelare l'assicurato rimborsandolo per il danno subito, in modo da evitare che debba affrontare personalmente (col proprio patrimonio) l'intero onere economico. La stipula della polizza ha quindi l’obiettivo di trasferire il rischio di determinati eventi dalla sfera patrimoniale dell’assicurato alla compagnia assicurativa. In tal modo, l'assicurato si garantisce una protezione finanziaria contro l’imprevisto, minimizzando le conseguenze economiche derivanti da eventi avversi. L'indennizzo (che a differenza del risarcimento prescinde dall'ingiustizia del danno) è strettamente correlato al danno effettivamente patito, senza mai eccedere il suo valore. Questo principio, noto come “compensatio lucri cum damno” sin dai tempi degli antichi romani, sancisce che l'assicurazione non può costituire una fonte di guadagno per l'assicurato, ma solo una forma di ristoro sempre e comunque proporzionata alla perdita.
Quali sono le principali differenze tra le categorie di polizze?
La differenza principale tra le due categorie riguarda l'oggetto dell'assicurazione e lo scopo per cui la polizza viene sottoscritta.
Nelle polizze vita, l'assicurazione è strettamente legata alla vita umana e ha una duplice funzione: previdenziale e di risparmio. Queste polizze possono prevedere il pagamento di un capitale o di una rendita a favore dell’assicurato o dei suoi beneficiari in caso di decesso, invalidità o sopravvivenza oltre una certa data. Queste polizze sono quindi orientate non solo alla protezione del rischio in senso stretto, ma anche alla creazione di una forma di risparmio a lungo termine.
Al contrario, come anticipato, le polizze del ramo danni hanno una funzione prevalentemente indennitaria.
In conclusione entrambi i rami svolgono un ruolo cruciale nella gestione dei rischi, seppur con finalità diverse e meccanismi differenti.