Ai sensi degli artt. 2934 ss c.c. per prescrizione si intende l’estinzione di un diritto che consegue al suo mancato esercizio per un determinato periodo di tempo.
In ambito processuale si tratta di una tipica eccezione di parte ossia che non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma deve essere espressamente eccepita dal soggetto interessato ad avvalersene.
Ciò implica necessariamente che colui che si difende a seguito di una domanda per l’adempimento di una obbligazione prescritta, ha l'onere di avanzare egli stesso tale eccezione.
La prescrizione opera sia in ambito civile che penale pur avendo motivazioni sostanzialmente differenti in quanto l'azione civile mira all'ottenimento di un risarcimento o all'adempimento di un'obbligazione, mentre quella penale alla condanna del colpevole che riguarda quindi anche il rapporto tra imputato e Stato.
Quanto tempo abbiamo a disposizione per domandare il risarcimento?
Per quanto concerne la materia civilistica l'art. 2946 c.c. stabilisce che, salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si prescrivono decorsi dieci anni.
Si prescrivono invece in cinque anni ad esempio i canoni di locazione, gli interessi, il diritto al risarcimento del danno derivante da illecito. Riguardo quest'ultima categoria risulta importante stabilire se sussista o meno reato.
Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche nel caso di mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto – reato in tutti i suoi elementi costitutivi.
Si segnala che si prescrivono, invece, in due anni il diritto al risarcimento del danno provocato dalla circolazione di veicoli di qualunque specie e in un anno il diritto alla rescissione di qualunque contratto, il diritto alla garanzia per vizi della cosa nei contratti di compravendita, di permuta e d'opera.
Con quali forme si domanda tutela?
L’azione per domandare tutela a seguito di un torto derivante da un illecito extracontrattuale, come ad esempio un sinistro, ha carattere civile e per tale motivo la corretta forma dovrà essere quella del ricorso o della citazione a seconda della competenza per materia e valore al Tribunale ovvero al Giudice di Pace.
Tuttavia, nel caso in cui il fatto illecito costituisca reato, la vittima in luogo dell'azione civile potrà sporgere denuncia-querela entro tre mesi dalla commissione del fatto o dalla venuta a conoscenza del fatto.
Si potrà poi costituire nel corso del processo penale tramite la cosiddetta costituzione di parte civile e, in quella stessa sede, chiedere non solo la condanna del reo, ma anche una provvisionale del risarcimento (una sorta di anticipo). In tal caso il giudice, nel momento in cui emette la sentenza di condanna, procederà anche a “forfettizzare” il risarcimento.
Entro quanto tempo denunciare?
Come si è detto sopra, l’atto illecito che dà diritto al risarcimento del danno può derivare da un reato o da un comportamento che, seppur posto in violazione di una norma giuridica, costituisce solo un illecito civile.
In quest'ultimo caso occorrerà necessariamente esperire l'azione entro due o cinque anni a seconda della tipologlia di illecito “extracontrattuale”, mentre nel caso in cui il fatto invece derivi da una violazione di una pattuizione di un contratto, trattandosi di illecito “contrattuale”, questo dovrà essere proposto entro il termine ordinario di dieci anni.