In cosa consiste il danno biologico?
Per danno biologico si intende la menomazione all'integrità fisica e psichica della persona conseguente ad un accertamento medico-legale, nonché il danno da lesione di diritti inviolabili della persona, dai quali sia derivato un peggioramento della salute della vittima, intesa quale complessivo stato di benessere ed efficienza psicofisica godute prima dell'infortunio.
L'integrità della persona è un bene primario che deve essere tutelato giuridicamente non solo qualora il danneggiamento abbia compromesso in modo totale o parziale le capacità del soggetto di attendere alle sue ordinarie occupazioni produttive, ma in tutte le ipotesi in cui la menomazione abbia determinato un depauperamento del valore “persona”.
Ad ogni individuo deve, perciò, essere riconosciuto un “valore” patrimoniale, indipendentemente dallo svolgimento o meno di un'attività lavorativa o produttiva.
Tale definizione deriva dalla considerazione che il danno biologico consiste nella compromissione all'integrità psicofisica della persona, comprensiva anche degli aspetti personali dinamico-relazionali come pure dell'incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti, e viene espresso in una misura percentuale.
Cos'è il danno biologico di lieve entità e su quali criteri si basa?
Per lesioni di lieve entità o microlesioni si intendono quelle menomazioni che vanno da 1 a 9 punti di invalidità permanente, la cui gravità non genera delle ripercussioni sulla quotidianità, come ad esempio un colpo di frusta o delle piccole fratture alle dita.
In questo caso, al pari del normale danno biologico, la liquidazione può essere effettuata:
- sulla base di criteri standardizzati, le tabelle, per cui gli importi sono calcolati in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente che si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno a partire dall'undicesimo;
- dal giudice in via equitativa, anche se questo criterio, ad oggi, risulta sempre più residuale.
Da quali voci è composto il danno biologico di lieve entità aggiornato al 2023?
Negli anni sono stati effettuati vari aggiornamenti (previsti dall'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005) degli importi per il risarcimento del danno biologico in caso di lesioni di lieve entità.
L'ultimo aggiornamento è stato promulgato mediante il Decreto 16 ottobre 2023, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il quale tiene in considerazione l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di aprile 2023.
Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, deve essere effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
- a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9% un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità. Il valore del primo punto è pari a 939,78 euro (art. 139 c. 1 lett. a c.ass.);
- a titolo di danno biologico temporaneo, che consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione e per il ritorno alla normale attività, è invece liquidato in caso di inabilità assoluta un importo di 54,80 euro al giorno mentre per inabilità temporanea inferiore al 100%, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno (art. 139 c. 1 lett. a c.ass.).
Le tabelle maggiormente utilizzate in Italia sono quelle del Tribunale di Milano o Roma, ma ciascun circondario è libero di utilizzare quelle adottate dall'ufficio di appartenenza, se esistenti.