Il danno da ritardo aereo da sempre diritto al risarcimento?

borsa su muretto con aereo che vola su una città

Il risarcimento del danno da ritardo del volo aereo è un tema di fondamentale importanza per ogni viaggiatore. Che sia per vacanza ovvero per ragioni lavorative i viaggiatori, soprattutto quelli europei, spesso sono del tutto ignari dei propri diritti in caso di ritardi che cagionano frustrazione ma anche quelli arrecanti danni economici e logistici.

Il Regolamento CE 261/2004 tutela questo tipo di situazione prevedendo il diritto a risarcimenti in caso di ritardi prolungati. Tale regolamento stabilisce che i passeggeri hanno diritto a ricevere assistenza, come pasti e bevande, comunicazioni gratuite e, se necessario, pernottamenti in hotel. Inoltre, se il ritardo supera le tre ore, i viaggiatori possono richiedere una compensazione pecuniaria, che varia in base alla distanza del volo.

È tuttavia importante conoscere le condizioni necessarie per poter domandare il risarcimento e le modalità per presentare ricorso in quanto non sempre al ritardo del volo aereo si accompagna un automatico diritto al risarcimento.

Sussistono infatti dei casi denominati “circostanze eccezionale” che lo escludono esonerando la compagnia dalla refusione dell'indennizzo. Lo ha stabilito la Corte UE, nella causa C-405/23 Touristic Aviation Services, chiarendo quali sono i presupposti per chiedere il ristoro. 

La normativa europea

Il Regolamento n. 261/2004 sancisce che una compagnia aerea non è tenuta a pagare una compensazione pecuniaria per un ritardo prolungato, ossia di oltre tre ore, se è in grado di dimostrare che il ritardo è dovuto a “circostanze eccezionali” che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Uno dei casi più frequenti, ad esempio è quello di uno sciopero.

Nel caso in esame il giudice del territorio da cui è partito l'aereo, la Germania, ha domandato alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) se l’insufficienza del personale del gestore aeroportuale responsabile del carico dei bagagli possa configurare una di quelle circostanze tali da escludere l'ipotesi del risarcimento.

Il caso analizzato dalla Corte di Giustizia UE e la decisione

Un volo in partenza dalla Germania per l’isola greca di Kos ha subito un ritardo di 3 ore e 49 minuti dovuto, a dire della compagnia, a diverse ragioni, ma principalmente la stessa ha addebitato l'enorme ritardo alla carenza di personale dell’aeroporto tedesco per caricare i bagagli. Un certo numero di passeggeri ha proposto ricorso contro la compagnia aerea avanti ad un tribunale alemanno, sostenendo che il ritardo era imputabile alla compagnia e non poteva essere giustificato da circostanze eccezionali.

La Corte di Giustizia Europea ha risolto la questione sancendo il principio per cui se il personale del gestore aeroportuale responsabile del carico dei bagagli sia in numero insufficiente questa può configurarsi come una “circostanza eccezionale”.

La Corte si è poi soffermata su quest'ultimo concetto precisandone i contorni:

  • l’evento, in primo luogo, non è, né per sua natura né per la sua origine, inerente al normale esercizio dell’attività aeroportuale;
  • sfugge all’effettivo controllo della compagnia aerea

In sintesi, il riconoscimento delle circostanze eccezionali e la conseguente esenzione dal risarcimento non è automatica, ma richiede una rigorosa verifica delle condizioni da parte del giudice competente.

 

pubblicato il 18/06/2024

A cura di: Luca Giovacchini

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