La liquidazione del danno per furto avvenuto in autofficina

ladro di veicoli

Il caso esaminato

Un'officina meccanica ha subito un furto di una vettura consegnata per delle riparazioni e il proprietario del veicolo legittimamente reclama il risarcimento dei danni quantificati nel valore del mezzo all'epoca della consegna.

Il Tribunale, in primo grado, respinge la richiesta in quanto il giudicante ha ritenuto che non si fosse raggiunta la prova della certezza nell'entità del danno. I giudici di secondo grado, ribaltando la precedente statuizione considerano invece i dati forniti dal proprietario riguardanti le caratteristiche del veicolo (immatricolazione, prototipo, tipo di alimentazione, chilometraggio) come essenziali e sufficienti per la ricostruzione del quantum dovuto, anche perché supportati da riviste specializzate.

Come si concretizza il reato di furto?

L'art. 624 c.p. punisce chiunque s'impossessa di una cosa mobile altrui per il proprio profitto per sè o altri. La norma protegge la relazione di fatto con la cosa, identificata nel possesso e nella detenzione.

Il soggetto passivo del reato è colui che viene spossessato del bene. La sottrazione si verifica quando il bene esce dalla sfera di controllo del precedente possessore, mentre l'oggetto materiale del delitto è una cosa mobile altrui, che non deve necessariamente avere valore economico, essendo sufficiente la normale detenzione d'uso e il profitto ricavato.

Il colpevole deve agire con l'intento specifico di trarre profitto, che può essere di qualsiasi utilità o vantaggio, anche non patrimoniale.

La consumazione del reato si verifica quando la cosa esce dalla sfera di vigilanza del legittimo detentore, altrimenti il reato resta allo stadio del tentativo.

Come si relaziona il furto con la responsabilità civile?

Il furto, in quanto reato, ha implicazioni non solo penali ma anche civili. La responsabilità civile derivante da un furto implica infatti che il colpevole del furto debba risarcire il danno causato alla vittima, sia nel caso in cui questa sia costituita parte civile nel processo penale che in assenza di tale costituzione.

Il furto causa un danno economico diretto alla vittima, rappresentato dal valore della cosa sottratta. Il responsabile del furto è tenuto a risarcire questo valore. Oltre al danno economico diretto, la vittima potrebbe subire danni morali o altri tipi di danno non patrimoniale, come lo stress emotivo o il disagio causato dalla perdita di un bene con valore affettivo. Anche questi danni devono essere risarciti dal colpevole. La vittima può intraprendere un'azione civile per il risarcimento del danno. Questa azione può essere indipendente dal procedimento penale o può essere esercitata nello stesso procedimento penale (costituendosi parte civile).

La sentenza penale che accerta la responsabilità del colpevole per il furto costituisce prova nel processo civile per il risarcimento del danno. Questo significa che la vittima non deve nuovamente dimostrare la responsabilità del colpevole nel processo civile, semplificando così il percorso per ottenere il risarcimento.

La sentenza della Corte di Cassazione

Come anticipato il legale che rappresentava il titolare dell'officina è in Cassazione sostenendo che i giudici d'appello abbiano erroneamente attribuito valore legale alle valutazioni dei veicoli rinvenute su siti specializzati, giudicate inidonee a esprimere il valore della vettura rubata. Secondo il legale, la sola immatricolazione non esime la società proprietaria dal dimostrare l'entità del danno, né permette al giudice di stabilire il valore del veicolo senza una consulenza tecnica o elementi di riscontro adeguati.

La Corte di Cassazione con la recente ordinanza 21 giugno 2024, n. 17136 ha confermato la statuizione dei giudici di secondo grado ritenendo appieno provati i danni subiti.

Risulta appieno legittimo procedere alla liquidazione del danno in via equitativa, basandosi sulle indicazioni e sugli elementi acquisiti in giudizio. Del resto, nel caso di pregiudizio causato dal furto di un veicolo indisponibile, il danno è di difficile - se non impossibile - liquidazione per ragioni oggettive, non essendo plausibile individuare con certezza il valore dell'auto al momento della sottrazione.

pubblicato il 11/07/2024

A cura di: Luca Giovacchini

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