L'obiettivo e lo scopo principale del pignoramento, come noto, è l'individuazione dei diritti di un debitore da sottoporre ad esecuzione per il soddisfacimento del creditore come ad esempio un appartamento o un automobile.
Il pignoramento degli autoveicoli si inserisce in questo contesto, ovverosia un tipo di esecuzione forzata sui beni mobili del debitore, che include autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
Tale speciale permette di avviare l’esecuzione anche se il veicolo non è trovato presso il domicilio del debitore, utilizzando la trascrizione del pignoramento nei pubblici registri automobilistici.
La normativa
Gli autoveicoli, nella loro qualità di beni mobili possono essere pignorati secondo le modalità tradizionali dell’esecuzione mobiliare previste dagli artt. 513 ss, che richiedono il ritrovamento dei beni all'interno dei luoghi ove il debitore risiede o in qualsiasi altra zona ove si presume che questo li abbia procedendo poi alla loro apprensione materiale da parte dell'ufficiale giudiziario.
Nella pratica, tuttavia, se si agisce con questa modalità “ordinaria” capita nella quotidianità che l’ufficiale giudiziario non trovi materialmente il veicolo, magari perché nascosto o banalmente in diverso luogo rispetto a quanto prospettato.
Per tale motivo, col d.l. 132/2014, convertito in L. 162/2014 è stato introdotto l’art. 521 bis c.p.c. il quale ha sancito una procedura particolare per il pignoramento degli autoveicoli che presenta notevoli similitudini con l'esecuzione immobiliare.
La principale differenza rispetto al classico pignoramento mobiliare consiste nel fatto che per mezzo della notifica del pignoramento e della conseguente trascrizione nei pubblici registri automobilistici (PRA), è possibile procedere al pignoramento diretto dell'auto anche se questa non è stata trovata presso il debitore.
Qual è la procedura corretta per pignorare un veicolo?
La procedura, prevista dall’art. 521 bis c.p.c. prevede tutta una serie di passaggi necessari alla effettiva realizzazione del pignoramento.
In primo luogo il creditore per mezzo di una visura al PRA deve verificare che il debitore sia effettivo proprietario di un veicolo.
Dopo la notifica del precetto il creditore redige l'atto di pignoramento, indicando esattamente il veicolo che intende sottoporre ad esecuzione, menzionando gli estremi richiesti dalla legge speciale per l’iscrizione del veicolo nei pubblici registri. Il pignoramento contiene altresì l’intimazione al debitore a consegnare entro dieci giorni all’Istituto di vendite giudiziarie (IVG) competente (compreso nel circondario del luogo in cui il debitore ha residenza, domicilio o sede), il veicolo e la carta di circolazione e documenti di proprietà.
L’atto di pignoramento notificato al debitore viene riconsegnato da parte dell’ufficiale giudiziario al creditore perché lo trascriva presso il PRA.
In mancanza di consegna spontanea del veicolo nel termine di dieci giorni da parte del debitore, la polizia potrà intervenire nella ricerca dello stesso e, ove venga rinvenuto in circolazione, procederà al ritiro della carta di circolazione e dei titoli di proprietà o uso del veicolo e alla coattiva asportazione dello stesso e consegna all’IVG del luogo in cui è stato rinvenuto.
Da questo momento il creditore, che nel frattempo ha eseguito la trascrizione del pignoramento, ha trenta giorni di tempo per iscrivere a ruolo il pignoramento nella cancelleria del Tribunale competente.
Decorsi quarantacinque giorni dal deposito della nota di iscrizione a ruolo, il creditore deve depositare l’istanza di assegnazione o di vendita del veicolo.
Quali sono i costi del pignoramento di automobile?
I costi del pignoramento in se possono variare in relazione al compenso pattuito col legale ma anche in relazione al valore stesso del mezzo. Sussistono comunque alcune voci di spesa definibili come fisse che di seguito si evidenziano quali:
- spese di notifica dell’atto di pignoramento da corrispondere all’ufficiale giudiziario che variano da 9,50 a 12,95 € se il pignoramento è notificato tramite servizio postale;
- diritti del Registro Automobilistico (PRA) per la trascrizione, pari ad € 27,00. I diritti non sono dovuti per le trascrizioni dei pignoramenti conseguenti alle cause di lavoro;
- imposta di bollo € 32,00 oppure ad € 48,00 se viene rilasciato anche il certificato di proprietà digitale;
- costi dell’Istituto vendite giudiziarie come il versamento dell’importo per l’assegnazione dei beni fissato nella percentuale del 12% del ricavato della vendita e nelle spese di custodia che differiscono di caso in caso.