Il pignoramento è un atto giudiziario disciplinato dall'art. 492 c.p.c. che, in genere, viene posto in essere qualora si necessiti di recuperare un credito nel caso in cui il debitore non voglia o non possa pagare spontaneamente.
? considerato come l'atto iniziale dell'espropriazione forzata a eccezione del caso in cui l'oggetto della procedura sia gravato da ipoteca o pegno.
Il pignoramento viene materialmente eseguito dall'Ufficiale Giudiziario su istanza del creditore, il quale dovrà esibire il titolo esecutivo su cui si fonda (sentenza, assegno, cambiale) e il precetto antecedentemente notificato.
Esistono tre tipi di pignoramento:
- mobiliare, avente oggetto cose mobili come gioielli, quadri, automobili,
- immobiliare, che viene iscritto su appartamenti, fabbricati o terreni,
- dei crediti, posto in essere ad esempio sul conto corrente o direttamente presso il datore di lavoro.
Qual è lo scopo del pignoramento?
Principalmente lo scopo fondamentale è dato dall'individuare e conservare i crediti o i diritti in capo al debitore da sottoporre a successiva esecuzione evitando quindi la loro dispersione. Spesso infatti accade che per non far pignorare alcun bene il debitore se ne liberi, nei modi più assurdi e disparati, rendendo cosi sempre più difficoltoso il recupero del credito.
Col pignoramento ogni atto posto in essere dal debitore, benché valido, non sarà efficace verso il creditore così l'esecuzione potrà proseguire in ogni caso, come se nulla fosse successo.
Ci sono dei limiti al pignoramento?
La legge ha sempre posto a tutela del diritto a mantenere un tenore di vita che garantisca almeno la sussistenza una serie di limiti al pignoramento che si atteggiano diversamente a seconda:
- della natura del bene pignorato (stipendio, pensione o conto corrente),
- al variare dell’importo dell’assegno sociale stabilito per il 2023 in 503,27 € per 13 mensilità,
- chi è creditore procedente (un privato o l'Agenzia delle Entrate).
Il minimo vitale è invece misurato nella misura doppia dell'assegno sociale e ammonta pertanto a € 1.006,24.
Quali sono i limiti al pignoramento della pensione?
Se posto direttamente presso l'INPS (quindi la pensione non è ancora accreditata sul conto corrente) i limiti al pignoramento della pensione sono diversi a seconda del creditore procedente:
- se il creditore è un privato il limite stabilito nella misura massima di un quinto del netto mensile detratto l'importo minimo vitale di € 1.006,24. In sostanza può essere pignorato solo il 20% dell'importo eccedente € 1.006,24;
- se il creditore è l'Agenzia delle Entrate i limiti stabiliti sono di un decimo se la pensione mensile non supera 2.500 €, un settimo se la pensione è compresa tra i 2.500 € ed i 5.000 € mentre di un quinto se oltre 5.000,00 € in ogni caso detratto sempre l'importo minimo vitale;
- non possono essere oggetto di pignoramento le pensioni al di sotto di € 1.000,00.
Se la pensione viene accreditata sul conto corrente, tuttavia, i limiti del pignoramento sono diversi e stabiliti dalle norme che disciplinano la fattispecie bancaria che meglio sarà approfondita nel prosieguo.
Quali sono i limiti al pignoramento dello stipendio?
Anche in questo caso lo stipendio può essere pignorato presso il datore di lavoro o sul conto corrente ove viene accreditato. Nel primo caso, il pignoramento è sempre di un quinto senza detrazione del minimo vitale con l'eccezione che se il creditore è Agenzia Entrate Riscossione, valgono gli stessi limiti indicati per la pensione.
Quali sono i limiti al pignoramento della pensione o dello stipendio se accreditati sul conto corrente?
Il conto corrente bancario o postale può essere oggetto di pignoramento nella sua interezza solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale ossia 1.509,81 €. Ciò implica che nel caso in cui alla data di notifica del pignoramento vi si trovino somme superiori a tale importo, tutto il resto può essere pignorato.
In tale prospettiva ove il conto corrente presenti versamenti ricorrenti (es stipendio o pensione) gli stessi potranno sempre essere oggetto di pignoramento nei limiti tutti indicati (un quinto, un settimo, un decimo al netto o meno del minimo vitale) fino ad estinzione totale del debito.
La casa può essere sempre pignorata?
Se si tratta di un privato (come ad es. la Banca) che promuove l'esecuzione, sì. La fattispecie cambia solo se il creditore procedente, anche in questo caso è l'Agenzia delle Entrate per cui sussiste un limite di pignorabilità per la sola prima casa (ove non sia di categoria di lusso e vi sia posta la residenza).