Il pignoramento mobiliare costituisce uno degli atti con cui si realizza l'esecuzione forzata, ossia quel procedimento in cui il creditore richiede all'ufficiale giudiziario di individuare e pignorare i beni mobili del debitore al fine di soddisfare il credito indicato in precedenza nel precetto.
Una delle differenze fondamentali rispetto alle altre procedure esecutive consiste nel fatto che l'ufficiale giudiziario procede direttamente a recarsi presso i luoghi indicati, in genere residenza, dimora o domicilio, senza necessità di notificare al debitore preavvisi di sorta (se non come detto mediante il precetto).
Un procedimento specifico è poi a disposizione esclusiva dell'Agenzia delle Entrate, che procede direttamente al pignoramento, anche in assenza di precetto.
La normativa del pignoramento mobiliare
La normativa di riferimento è attualmente disciplinata nella sezione I, Capo II del Titolo II del Libro III del c.p.c. dedicato solo al processo di esecuzione e di fondamentale importanza al fine di comprendere i diritti e i “doveri” tutti derivanti a carico del debitore e del creditore.
Gli articoli più importanti sono:
- art. 518 c.p.c. che disciplina la forma del pignoramento, ossia le modalità con cui si redige il processo verbale e le operazioni compiute dall'ufficiale giudiziario;
- art. 513-517 c.p.c. che specificano la ricerca, i limiti ed i criteri di legge necessari per definire quali beni possono essere oggetto di pignoramento;
- art. 514-516 c.p.c. che sanciscono quali sono i beni mobili assolutamente e relativamente impignorabili;
- art. 519 c.p.c. sui termini in cui può essere eseguito il pignoramento;
- art. 520 ss. c.p.c. riguardante la gestione e la custodia dei beni pignorati.
Un tipo particolare di pignoramento che merita una menzione a parte è quello degli autoveicoli, disciplinato dall'art. 521 c.p.c.
Quali sono i limiti del pignoramento mobiliare?
Prima di procedere all'esame della priorità occorre distinguere tra beni assolutamente e relativamente impignorabili. Non risulta mai possibile pignorare:
- oggetti sacri e utilizzati per il culto e personali come l'anello nuziale, medaglie al valore, lettere, registri e documenti familiari;
- letti, tavoli, sedie da pranzo, armadi, frigoriferi, fornelli, lavatrici;
- alimenti come il cibo necessario al sostentamento;
- animali domestici e quelli utilizzati per scopi terapeutici o di assistenza al debitore.
Sono invece parzialmente pignorabili:
- i beni strumentali, necessari per l'esercizio della professione, mestiere o arte del debitore, che possono essere pignorati solo entro il limite del loro valore, e solo se il valore di realizzo degli altri beni non è sufficiente a coprire il credito. Regola che tuttavia non si applica se l'attività è svolta in forma societaria;
- le cose che il proprietario di un fondo agricolo tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili.
Quali sono i criteri di priorità del pignoramento mobiliare?
Come anticipato gli artt. 516-517 c.p.c. forniscono i criteri che l'ufficiale giudiziario deve seguire nella selezione dei beni da pignorare durante l'esecuzione.
La priorità massima è data al pignoramento di beni facilmente liquidabili, nel limite del loro valore di realizzo. Per tale motivo, in genere, si inizia con denaro contante, oggetti di valore (come diamanti, quadri, oro) e titoli di credito.
Quanto costa l'esecuzione di un pignoramento mobiliare?
Le spese da sostenere per promuovere un pignoramento mobiliare, rispetto ad altre tipologie di esecuzione, sono abbastanza contenute e variano principalmente in funzione dell'entità del precetto. Consistono in:
- contributo unificato, il cui importo, come detto, è calcolato sulla tabella del precetto;
- la marca da bollo da 27,00 euro;
- onorario dell'avvocato;
- spese varie per la notifica a mezzo posta o ufficiali.