La colpa presunta nel tamponamento tra veicoli

tamponamento tra due auto

La normativa

Nell'ambio della circolazione stradale sussiste un apposito codice denominato “Codice della Strada” conosciuto anche come C.d.S.

L'articolo 149, comma 1, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 stabilisce che “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.

Tale principio ha il chiaro scopo di prevenire incidenti stradali cagionati principalmente da distrazioni o dal mantenimento per i più disparati motivi di velocità particolarmente elevate o non in linea col luogo in cui vi si trova.

La regola applicabile nella maggior parte dei casi è quindi molto semplice: se avviene un tamponamento, si presume che il conducente non abbia rispettato la distanza di sicurezza.

Come funziona la presunzione di colpa nel tamponamento?

La presunzione di colpa nel tamponamento per mancato rispetto della distanza di sicurezza significa che, in caso di collisione, il conducente tamponante viene considerato sempre responsabile dell'accaduto a meno che non riesca a provare il contrario.

Questo principio si fonda sulla logica per cui, se il veicolo fosse stato in grado di fermarsi in tempo, il tamponamento non sarebbe avvenuto.

Occorre tuttavia sempre analizzare la situazione nel singolo caso in quanto naturalmente possono esserci come detto delle eccezioni, si pensi ad esempio ad un tamponamento avvenuto perché il veicolo precedente innesti improvvisamente una retromarcia urtando il veicolo antistante.

Cosa succede nel tamponamento a catena?

Un altro caso particolare che, in parte, deroga all'art. 149 C.d.S. è quello del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, il classico caso del sinistro in una autostrada.

In tali situazioni, infatti, si applica l'articolo 2054 c. 2 c.c., il quale sancisce una presunzione di colpa in eguale misura a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli coinvolti (tamponante e tamponato).

Il combinato disposto tra le due norme si traduce quindi nel principio per cui entrambi i conducenti sono, di base, presunti colpevoli in misura uguale per l'incidente e per il mancato -reciproco- rispetto delle distanze.

Sul punto si ricorda tuttavia che risulta sempre possibile per ogni conducente fornire una prova contraria dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Cosa succede se i veicoli sono fermi in colonna?

Un'altra situazione complessa è quella degli scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta. In questo caso, l'unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che ha determinato l'incidente tamponando da dietro l'ultimo dei veicoli della colonna stessa. Questo principio si basa sul fatto che i veicoli in sosta non hanno la possibilità di evitare l'urto, e quindi la responsabilità ricade completamente su chi ha provocato il primo impatto.

In questo senso si segnala un recente intervento della Corte di Cassazione (Sezione 3, Civile, Ordinanza, 9 maggio 2024 n. 12663) la quale ha chiarito ulteriormente tali principi. La Corte ha infatti ribadito che in caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, si applica la presunzione iuris tantum di colpa in uguale misura per entrambi i conducenti coinvolti. Al contrario, nel diverso caso di scontri successivi fra veicoli in colonna in sosta, la responsabilità rimane sempre ad esclusivo carico del conducente che ha tamponato l'ultimo veicolo della colonna.

pubblicato il 28/06/2024

A cura di: Luca Giovacchini

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