La multa per omessa dichiarazione dei dati del conducente

tizio in auto che viene fermato dalla polizia

La normativa sulla dichiarazione obbligatoria del conducente

L'art. 126-bis sancisce che l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

La contestazione si intende definita qualora sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.

La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.

Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 a euro 1.166.

Cosa può succedere dopo la notifica della contestazione della multa?

A seguito della commissione dell'infrazione quindi può verificarsi che:

  • il proprietario dell’auto non comunichi i dati del conducente e in questo caso, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005, non si procederà a decurtazione di punti ma si applicherà al proprietario la sanzione di cui all’art. 126 bis, n. 2.
  • il proprietario comunichi i dati del conducente: non si procederà ad applicazione di alcuna sanzione a carico del proprietario ma si aprirà una fase di contestazione e accertamento a carico della persona indicata quale conducente.

Resta naturalmente salva la responsabilità personale del proprietario per eventuali false dichiarazioni.

Cosa succede se si impugna la multa presupposta?

La sentenza della Cassazione Civile, Sezione II, del 01/02/2024, numero 3022, conferma quanto già stabilito precedentemente dalla Corte con la pronuncia numero 24012/2022. Secondo tale orientamento, la violazione dell'articolo 126-bis, comma 2, del Codice della strada può verificarsi solo una volta che siano concluse le procedure giurisdizionali o amministrative relative al verbale di accertamento dell'infrazione presupposta.

In sintesi:

  • se l'esito delle suddette procedure è sfavorevole per il ricorrente, l'ente di polizia è tenuto a emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del codice della strada;
  • se l'esito è favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), non sussiste più il presupposto della violazione in questione.

Come si deve procedere in questo caso?

L'ente accertatore deve “comunicare la perdita di punteggio al registro nazionale solo dopo il pagamento della sanzione amministrativa o dopo la conclusione delle procedure sulla validità della contestazione presupposta (o dopo la scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi correlati)”.

Pertanto in via del tutto indipendente dall'invito al proprietario a fornire le informazioni sul conducente, se la contestazione presupposta è oggetto di opposizione e la procedura si conclude con l'annullamento, non si verifica la perdita di punteggio e di conseguenza non deve essere inflitta alcuna sanzione per la mancata comunicazione dei dati personali del conducente.

Questa decisione conferma l'orientamento già espresso dalla Cassazione nella sentenza 24012/2022, secondo cui la violazione dell'articolo 126-bis, comma 2, del Codice della strada può verificarsi solo una volta che siano concluse le procedure giurisdizionali o amministrative relative al verbale di accertamento dell'infrazione presupposta.

pubblicato il 19/04/2024

A cura di: Luca Giovacchini

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