Responsabilità del Ministero per danni autocagionati dall'alunno

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La normativa

Le norme giuridiche applicabili al caso di specie sono molteplici ed estremamente frastagliate.

L'art. 28 della Cost. disciplina che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici.

Per altro verso l'art. 61 comma 2 l. 11 luglio 1980 n. 312 che – nel prevedere la sostituzione dell’Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi – esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo – contrattuale o extracontrattuale – dell’azione.

L'art. 2058 c.c. il quale, a sua volta, sancisce che “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

La natura della responsabilità civile in materia e l'onere probatorio

La responsabilità civile per i danni causati dall'alunno a sé stesso ha natura contrattuale. Questo significa che, come in tutti questi tipi di responsabilità, sussiste una presunzione di colpa la quale viene superata solo ove il debitore dimostri che l'inadempimento si è verificato per una causa a lui non imputabile tenendo l'ordinaria diligenza.

Il creditore dovrà invece solo provare l'esistenza dell'obbligazione, l'inadempimento ed il nesso di causalità. Nel caso esaminato il danneggiato deve quindi dimostrare che il danno è avvenuto durante l'orario scolastico e che c'è un nesso causale tra l'inadempimento dell'obbligo di sorveglianza e l'evento dannoso.

L'istituto scolastico e l'insegnante dovranno invece fornire la prova della non imputabilità del danno. Questo significa che deve dimostrare che il danno non è dovuto a una mancanza di diligenza da parte sua, ma a cause esterne che non potevano essere previste né evitate.

Le ultime pronunce della Cassazione

Come anticipato, essendo “contrattuale” la natura della responsabilità nel caso esaminato, spetta al convenuto, e quindi al Ministero, la prova della non imputabilità del danno che può essere fornita anche per presunzioni.

Su quest'ultimo punto, per costante giurisprudenza cfr. da ultimo Corte di Cassazione, civ., sez. III, Ordinanza del 27 maggio 2024, n. 14720, graverà infatti l’onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza (ovvero la causa non imputabile che lo stesso abbia reso impossibile), ferma restando la necessità, per l’attore, di fornire la prova del nesso causale tra l’inadempimento e l’evento di danno. Prova che, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla prestazione di facere gravante sull’istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della dimostrazione che l’evento si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto.

Cosa deve dimostrare il danneggiato?

In caso di responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico e dell’insegnante per il danno cagionato dall’alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l’orario scolastico, ma anche che è stato causato dall’omissione di controllo o dalla colpa dell’insegnante. Solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione.

pubblicato il 05/07/2024

A cura di: Luca Giovacchini

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