La normativa e la responsabilità solidale
La presenza, ormai appurata da tempo, di studenti particolarmente vivaci nelle aule può generare situazioni potenzialmente dannose sia per gli stessi insegnanti che per gli alunni. Riguardo quest'ultimo aspetto ecco che la tematica rappresenta uno degli argomenti più discussi nell'ambito della responsabilità civile scolastica, la quale potrebbe attribuire al docente un profilo di colpa al verificarsi di determinate situazioni.
Le norme giuridiche applicabili sono molteplici e consistono principalmente in:
- art. 28 della Cost., il quale, in via generale, disciplina che “i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici";
- art. 61 comma 2 l. 11 luglio 1980 n. 312, che – nel prevedere la sostituzione dell’Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi – esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo – contrattuale o extracontrattuale – dell’azione;
- secondo comma dell'art. 2058 c.c., il quale, a sua volta, sancisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”;
- art. 2043 c.c., in via del tutto residuale, per cui qualunque danno doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
La prova liberatoria dell'insegnante
Questa tipologia di speciale responsabilità si fonda sulla mancata vigilanza (culpa in vigilando) e per tale motivo la prova liberatoria non potrà che avere esclusivamente ad oggetto l'attenzione e la cura sulla condotta degli alunni sia nel momento in cui si svolgono le lezioni ma anche in generale alle ore tutte di svago trascorse nei locali scolastici o di pertinenza della scuola.
L'insegnante (o meglio il Ministero dell'Istruzione e del Merito - MIUR) potrà dunque esimesi da responsabilità soltanto ove riesca a dimostrare di essere stato presente e di non aver potuto materialmente impedire l’evento, dato il suo carattere imprevedibile e improvviso. In caso di sua assenza dovrà necessariamente provare che l’attività svolta dagli studenti era tale da non comportare alcun pericolo per loro, avuto riguardo all’età e alla maturità media che si poteva pretendere da coloro che sono stati destinatari del danno.
Come si accerta in concreto la responsabilità?
La più recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che l’accertamento della responsabilità dell’istituto scolastico per i danni alla persona riportati da un allievo all’interno dell’istituto presuppone:
- la prova del fatto stesso;
- la verifica del fatto dannoso;
- il nesso causale tra comportamento-evento e danno;
- l’infortunio che dovrà essersi verificato all’interno dell’edificio scolastico, durante l’orario scolastico, ovvero quando il minore era sotto la responsabilità dell’istituto e degli insegnanti.
Sul punto è stato più volte precisato che “l’accertamento della precisa dinamica del fatto, ovvero del luogo esatto in cui esso si è verificato e delle modalità dell’accaduto, può consentire all’istituto di fornire la prova liberatoria, ipotizzabile qualora il danno sia derivato da un gesto inconsulto dell’alunno o di altro alunno, non prevedibile né evitabile neppure a mezzo della presenza costante e attenta di un insegnante o del personale scolastico.”(Cass. n. 20475/2015).