Il ricorso al Prefetto costituisce una delle modalità con cui è possibile contestare una multa che si ritiene essere illegittima. Gli articoli di riferimento sono il 203 e il 204 del Codice della Strada che contengono gli elementi base necessari per la proposizione di questa impugnazione che può essere denominata “gerarchica”, tendente maggiormente ad accertare vizi formali (come errori nelle notifiche) piuttosto che sostanziali.
Si tratta in sostanza di una tipologia di impugnazione alternativa e affiancata a quello comunemente conosciuto come ricorso al Giudice di Pace.
Chi può proporre ricorso e in che termini?
Il legittimato attivo alla proposizione del ricorso è in via esclusiva colui il quale risulti destinatario del pagamento della sanzione, tanto come autore della violazione ma anche come obbligato in solido e sempre che abbia, in ogni caso, interesse all’annullamento del verbale.
L'impugnazione deve necessariamente essere proposta nel termine perentorio di 60 giorni che decorre dalla:
- contestazione della sanzione, se immediatamente contestata (il classico caso dell'agente sul posto che redige il verbale in presenza del soggetto autore della violazione);
- data della notifica della violazione, nel caso in cui questa non venga subito contestata, come ad esempio nel caso degli autovelox o dei tutor.
Una particolare preclusione dalla proposizione del ricorso è determinata dal pagamento da parte del trasgressore della sanzione (in misura ridotta o meno non ha alcuna rilevanza). Questo perché in tale caso il diritto all'azione si estingue per acquiescenza, ovvero per aver dimostrato con un fattivo comportamento positivo (il concreto pagamento della somma indicata nel verbale) di non voler procedere alla contestazione della sanzione.
Quali contenuti deve possedere il ricorso?
Il ricorso deve essere necessariamente proposto per iscritto su carta libera o moduli che sono forniti, qualche volta, dalle singole pubbliche amministrazioni sui siti istituzionali e devono contenere a pena di nullità le seguenti informazioni:
- indicazione della competente autorità a cui si ricorre (Ad esempio Prefetto di Milano, Roma, Livorno);
- nome, cognome, residenza e domicilio del ricorrente;
- gli estremi del provvedimento impugnato (il numero del verbale), con la data della sua contestazione o notificazione;
- i motivi di fatto e diritto per i quali si ritiene che il provvedimento sia ingiusto o illegittimo;
- le conclusioni (ove in genere si richiede l'annullamento del verbale o la riduzione al minimo edittale) e la sottoscrizione del ricorrente.
Spesso si allega poi al ricorso, al fine di corroborare le proprie tesi, tutto il materiale probatorio a supporto dell'impugnativa (testimonianze scritte, copia di documenti, ricevute).
Può anche essere domandata l'audizione personale del ricorrente.
Quali sono le modalità di presentazione del ricorso?
Il ricorso può essere presentato:
- con deposito cartaceo, all’Ufficio o Comando dell'agente accertatore o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento sempre al medesimo ufficio, ovvero indirizzata direttamente al Prefetto;
- a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) se si possiede una firma digitale.
L'organo che riceve l'impugnazione dovrà entro 60 giorni trasmetterla al Prefetto, il quale procederà alla valutazione tutta delle eccezioni mosse alla sanzione al termine del quale emetterà un provvedimento di accoglimento o rigetto.