Come si concretizza la colpa medica in sede civile?
La colpa medica si riferisce a tutte quelle situazioni in cui un professionista o un operatore sanitario commettendo sbagli od omissioni causano danni ad un paziente. Tali errori possono consistere nell'inosservanza delle regole generali di diligenza ovvero delle specifiche regole di condotta nel settore medico.
Le situazioni specifiche in cui si può inquadrare la colpa medica possono variare notevolmente e includere ad esempio errori di diagnosi, trattamento, chirurgici, prescrizione errata di farmaci, mancanza di informazioni adeguate al paziente.
La responsabilità della struttura sanitaria, a sua volta, presuppone l'accertamento della colpa del medico che ha posto in essere un'attività che si assume illecita, non potendo tale responsabilità affermarsi in assenza degli elementi di cui all'art. 1228 ove “salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi (n.d.r. medici ed infermieri), risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.
Quali sono gli elementi distintivi della colpa medica?
Gli elementi distintivi della colpa medica, oltre che nell'inosservanza di leggi, regolamenti, regole e discipline si concretizza nella violazione degli aspetti di:
- diligenza, intesa come l'attenzione e la cura con cui un professionista svolge la sua attività;
- prudenza, definibile come la saggezza e la cautela nell'assumere determinate decisioni piuttosto che altre;
- perizia, riferibile alla particolare competenza maturata nello svolgimento del proprio lavoro;
- specifiche regole di condotta del proprio settore di appartenenza, ossia quella definibili come diligenza “qualificata”.
In cosa consiste la diligenza qualificata?
Quest'ultimo aspetto è molto importante in quanto la condotta del medico deve essere improntata non solo alla generica diligenza che si richiede nell'adempimento di qualsiasi obbligazione (in riferimento al classico criterio del “buon padre di famiglia”) ma deve fare riferimento anche a tutte quelle regole che, complessivamente, costituiscono la conoscenza della professione, poiché acquisite per comune consenso e consolidata esperienza ex art. 1176 c. 2 c.c.
Ad esempio, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità di un assistente primario di ostetricia nel caso in cui il professionista aveva riconosciuto un grave stato di sofferenza del feto sulla base di prove inequivocabili e malgrado l'urgenza estrema dell'intervento, l'assistente primario non aveva proceduto all'esecuzione del parto cesareo, anche se tale procedura poteva essere eseguita dal medico con un solo assistente (Cassazione, sentenza n. 7682 del 16 aprile 2015).
Si evidenzia dunque l'importanza della tempestiva azione in situazioni di emergenza sottolineando che la responsabilità professionale “qualificata” può certo sussistere quando i professionisti non adottano le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza del paziente, anche se dispongono delle risorse e delle competenze per farlo.
La colpa medica in ambito penale
La responsabilità penale in ambito medico ha molte similitudini con quella civilistica anche se, in realtà, differisce sotto molteplici aspetti.
La Legge “Gelli Bianco” ha infatti introdotto l'art. 590 sexies c.p. il quale stabilisce che se un medico o un operatore sanitario commette reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose mentre esercita la professione sanitaria, si applicheranno le pene previste in tali articoli, a meno che il secondo comma non disponga diversamente.
Nel caso in cui un evento dannoso si verifichi a causa di imperizia, la punibilità del medico è esclusa quando vengono seguite le raccomandazioni previste dalle linee guida stabilite e pubblicate in conformità con la legge. In assenza di linee guida dovranno invece essere osservate le “buone pratiche clinico-assistenziali” le quali definiscono, in teoria, gli approcci, i protocolli e le procedure consigliate per fornire assistenza medica ai pazienti in modo efficace e sicuro.
In sostanza, un medico sarà responsabile penalmente per lesioni personali o morte del paziente solo se non rispetta, nell'esercizio della sua attività professionale, le linee guida e le migliori pratiche che risultino adeguate al caso specifico.