La normativa
L'art. 2051 c.c. sancisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
A differenza di altri tipi di responsabilità ,tra cui quella classica da fatto illecito, la particolarità del caso consiste nel fatto che il soggetto risponde del danno causato sulla base di soli due criteri ovverosia il necessario un nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno e la sussistenza di un rapporto di custodia il quale implica la materiale disponibilità fisica della res. Tale rapporto può nascere in forza di un contratto oppure in ragione del potere che si esercita sulla cosa.
Ad esempio cosi come il Comune, la Provincia o le Regioni, in quanto proprietarie delle rispettive strade, sono responsabili della loro manutenzione, allo stesso modo il condominio sarà responsabile delle cose comuni di proprietà dei singoli condomini.
Come può essere esclusa la responsabilità?
L'unico modo per escludere ogni tipo di responsabilità è la dimostrazione da parte del custode del “caso fortuito”, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità ed eccezionalità, è idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Quest'ultimo può essere costituito anche dal fatto del terzo o dal comportamento imprudente del danneggiato, come ad esempio un pedone che attraversa la strada senza neppure girarsi per verificare se ci sono auto che transitano.
Per provare l'interruzione del nesso causale, il custode deve dimostrare che l'apporto causale fornito dal terzo o dal danneggiato presenti i seguenti requisiti: autonomia, eccezionalità, imprevedibilità, inevitabilità e idoneità a produrre l'evento.
Il condominio è responsabile per i danni derivanti da cose in custodia?
Il condominio, quale insieme dei comproprietari delle singole unità immobiliari, è responsabile dei danni causati dalle cose comuni sia quando il danno è stato subito da un estraneo (ad esempio nel caso di un estraneo che cade dalle scale) che nel caso in cui un danneggiato sia lo stesso condomino (ad esempio infiltrazioni dal tetto che cagionino danni all'abitante e proprietario del piano sottostante).
L'ente condominiale, proprio per la sua qualità di custode è obbligato ad adottare tutte le le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino alcun danno. Tale responsabilità è ricollegabile all'inosservanza da parte del condominio dell'obbligo di provvedere ad eliminare tutte le situazioni potenzialmente produttive di danni (come ad esempio omettendo di fare le periodiche manutenzioni al tetto o alla facciata).
Cosa succede in caso di caduta dalle scale non illuminate?
Il Tribunale di Latina, con la recente sentenza n. 806/2024, si è trovato ad affrontare una particolare situazione.
In molti condomini, probabilmente per ragioni di risparmio energetico, gli impianti di illuminazione sono temporizzati. Nel caso in esame, una persona è caduta fratturandosi un piede cadendo dalle scale adducendo la mancanza di illuminazione proprio al momento della discesa.
La stessa ha domandato risarcimento al condominio che, a sua volta, ha chiamato poi in causa la compagnia di assicurazioni. Entrambi si sono difesi adducendo che gli obblighi di controllo e manutenzione delle scale erano stati perfettamente adempiuti, al momento dell’evento i gradini erano integri e privi di anomalie e pertanto la causa della caduta era imputabile alla stessa attrice, che avrebbe dovuto usare maggiore cautela e aspettare il riaccendersi delle luci prima di muoversi.
Il Tribunale di Latina, tuttavia, si è pronunciato a favore della vittima. Secondo i giudici non vi è dubbio che la situazione di pericolo rappresentata dallo spegnimento delle luci fosse circostanza prevedibile, ma la condotta imprudente non appariva di per sé idonea a escludere la responsabilità per custodia del condominio, che è il custode dei beni e degli impianti. Dall’istruttoria è inoltre emerso che la poca durata dell’illuminazione regolata con temporizzatore non fosse adeguata a consentire la discesa da un piano all’altro in tutta sicurezza.