La permuta in generale
La permuta è definita dall'art 1552 c.c. che la qualifica come contratto che ha “per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro”.
Quest'ultima può essere considerata come uno degli istituti tipici dalle origini più remote, chiamata ancora oggi informalmente “baratto” essendo l'unico contratto di scambio ai tempi in cui la moneta non esisteva.
Quali differenze ci sono con la vendita?
La compravendita, disciplinata invece dall'art. 1470 c.c., consiste nello scambio di un bene o di un servizio avverso un corrispettivo, denominato “prezzo”.
In teoria la distinzione con la permuta sembra piuttosto semplice, sussistono tuttavia delle casistiche in cui non risulta cosi agevole distinguere i due istituti.
È ad esempio stabilito che costituisca permuta lo scambio di un bene con monete antiche o anche con monete in circolazione, qualora queste siano considerate dalle parti per il loro valore intrinseco o storico.
Lo scambio di un bene qualsiasi con un un titolo di credito come un assegno è stato ricondotto nell'alveo della vendita in quanto il titolo, in questo caso, svolgerebbe invece una funzione sostitutiva della moneta corrente.
Ci sono poi delle casistiche miste in cui si prevede uno scambio di un bene contro un altro con compensazione in danaro, in tali ipotesi occorre valutare quale sia la prestazione di maggior valore per stabilire quale istituto prevalga sull'altro.
La distinzione tra permuta e compravendita è cruciale per comprendere le diverse conseguenze giuridiche che ricadono sui rispettivi istituti, nello specifico per determinare con precisione:
- gli obblighi ed i diritti delle parti;
- le implicazioni fiscali;
- le relative responsabilità in caso di inadempimento.
Come funziona la permuta di un automobile e quale forma è necessaria?
Come anticipato in premessa il funzionamento della permuta è in generale molto semplice.
Nel caso in cui uno dei beni scambiati sia un veicolo provvisto di un numero di targa e regolarmente immatricolato si tratterà di permuta di automobile.
In questo caso la forma scritta ad substantiam necessaria per la validità del contratto non è richiesta espressamente dalla legge. Tuttavia, è altamente consigliato utilizzare almeno la forma della scrittura privata per motivi a carattere prevalentemente tecnici e burocratici tra cui si:
- fornisce una prova chiara e incontrovertibile degli accordi presi tra le parti, inclusi i dettagli sulle caratteristiche veicoli scambiati, eventuali differenze di valore e condizioni dei mezzi, garanzie o altri termini;
- semplificano gli adempimenti amministrativi come la trascrizione del passaggio di proprietà presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e la comunicazione alla Motorizzazione Civile.
Le differenze tra permute tra privati e col concessionario
Esistono alcune differenze fra la permuta che avviene fra privati e quella conclusa dal concessionario. Nella prima ipotesi, infatti, lo scambio avviene fra due mezzi usati, in modo che le prestazioni corrispettive abbiano più o meno e salvo “conguagli” il medesimo valore.
Quando invece il contratto di permuta viene effettuato dal concessionario spesso il contraente privato sceglierà di cedere la propria macchina usata in cambio di una nuova, così da ottenere uno sconto sul prezzo di listino. In queste situazioni si rileva che non sussiste alcuna permuta.
Nell'accordo che viene concluso con il concessionario la macchina ricopre il solo ruolo di moneta di scambio proprio al fine di ottenere uno sconto sul prezzo di listino del mezzo da acquistare. In altri termini, la permuta conclusa con la concessionaria avrà come scopo sempre quello di comprare un'altra vettura. Diversamente l'accordo potrà assumere la forma della cessione con successiva vendita, cioè un altro istituto giuridico che prevede altra e distinta disciplina.