La nuova Direttiva (UE) 2024/2853 sul danno da prodotti difettosi

martelletto del giudice e libro aperto

Cosa si intende per direttiva

La direttiva è uno strumento che è utilizzato principalmente per armonizzare e accordare le normative nazionali in settori di interesse comune, garantendo una base uniforme di regole più o meno uguali per tutti gli stati dell'Unione Europea.

L'istituto costituisce un vero e proprio atto legislativo emanato dall'U.E. che vincola tutte le nazioni al raggiungimento di determinati obiettivi, lasciando però libertà a ciascun paese di scegliere modi e strumenti per implementarli nel proprio ordinamento. A differenza del regolamento UE, che è direttamente applicabile in tutti gli stati senza necessità di recepimento, una direttiva richiede quindi l’adozione di una normativa interna “di trasfusione”, che ne traduca i principi e le disposizioni in legge nazionale.

Il recepimento deve avvenire entro un termine stabilito dal legislatore europeo stesso, trascorso il quale i soggetti inadempienti possono essere esposti a procedimenti di infrazione (fondamentalmente richiami formali e/o sanzioni economiche).

In cosa consiste la nuova Direttiva (UE) 2024/2853?

L’Unione Europea ha introdotto una nuova Direttiva, la 2024/2853, che ridefinisce e in un certo senso ammoderna il quadro normativo sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. La riforma, pensata per adeguarsi alle sfide dell’innovazione tecnologica e alle esigenze di tutela dei compratori online, cerca di garantire una maggiore protezione in un mercato interconnesso sempre più caratterizzato da prodotti complessi ed eterogenei e rappresenta oggi un passo avanti per rafforzare i diritti dei consumatori nell’era digitale.

La normativa abroga di fatto le vecchie disposizioni introdotte con le disposizioni 85/374/CEE e il nuovo quadro legislativo sarà applicabile agli eventi dannosi verificatisi successivamente alla scadenza del termine per il recepimento, fissato per il 30 giugno 2025.

Le principali innovazioni della Direttiva (UE) 2024/2853

Una delle principali riforme riguarda l’ampliamento della definizione di “prodotto difettoso”. Non si tratta, infatti, solo di beni materiali ma anche di software e dispositivi intelligenti, includendo quelli che utilizzano i sistemi di intelligenza artificiale (IA) sempre più utilizzati in ogni campo lavorativo.

Altra importante innovazione della Direttiva in esame, sempre dal punto di vista dei beni immateriali, è la previsione di una responsabilità specifica più stringente per i produttori, per introdurre la possibilità di tenere gli stessi responsabili non solo dei difetti fisici, ma anche di errori nei dati o negli aggiornamenti del software che incidono sulla sicurezza del prodotto (come ad esempio i “data breach”).

Come cambia l’onere della prova?

Un interessante aspetto della riforma riguarda l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del danneggiato. In passato, infatti, i consumatori incontravano spesso difficoltà nel dimostrare il nesso causale tra il difetto del prodotto e il danno subito. Ora, invece, in presenza di determinate circostanze (ad esempio, se il prodotto non rispetta i requisiti di sicurezza o è stato richiamato dal mercato), il consumatore avrà diritto a una presunzione iuris tantum di difettosità, riducendo di fatto gli ostacoli - anche giuridici - per ottenere un risarcimento.

Inoltre, sono state introdotte specifiche misure per tutelare i consumatori contro i danni derivanti da prodotti importati da paesi terzi ed extra U.E., attribuendo la responsabilità al distributore o all’importatore all’interno del mercato europeo.

pubblicato il 30/12/2024

A cura di: Luca Giovacchini

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