Quando ricorre la figura dell'appalto?
L'appalto è disciplinato dall'art. 1655 c.c. e consiste in un contratto con cui una delle parti (appaltatore) si obbliga nei confronti di un'altra (committente o appaltante) a compiere con l'organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, un'opera o un servizio verso un corrispettivo in danaro. Solitamente, a differenza dell'appalto privato, quello pubblico viene fatto attraverso una gara d'appalto, in cui vari soggetti si presentano alla competizione per aggiudicarsi la commissione. L'appalto può riguardare diverse tipologie di lavori, come ad esempio costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni, servizi di vario tipo e genere.
Quanti tipi di appalti ci sono?
Esistono due macro categorie di appalto:
- quello d'opera, regolato dall'art. 1655 c.c., che ha come oggetto la realizzazione di un'opera, intesa come modificazione o creazione di cosa materiale, quale ad esempio una nuova costruzione immobiliare o una ristrutturazione;
- quello di servizi, che invece persegue l'esecuzione di un'attività in grado di produrre qualsiasi altra utilità suscettibile di una valutazione economica senza alcuna trasformazione di materia, come ad esempio la fornitura di servizi di pulizia o di trasporto.
Qual è la differenza tra appalto e contratto d'opera?
La differenza principale tra appalto e contratto d'opera riguarda la natura del rapporto tra le parti coinvolte. Entrambi hanno in comune la realizzazione di un'opera o un servizio, tuttavia, nell'appalto l'esecuzione avviene mediante un'organizzazione di media/grande impresa, ove il committente definisce gli obiettivi e le specifiche tecniche della prestazione da eseguire, mentre nel contratto d'opera il servizio viene fornito con lavoro prevalentemente proprio in modo personale/artigianale e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il contratto d'opera riguarda dunque più la prestazione di un servizio professionale o tecnico come, ad esempio, la consulenza giuridica da parte di un avvocato o la realizzazione di un progetto di ingegneria.
Quando sussiste la responsabilità dell'appaltatore d'opera?
L'opera appaltata può presentare dei vizi o delle difformità che danno origine a differenti tipi di responsabilità in relazione alla gravità del vizio ma anche del tipo di opera eseguita. Queste possono essere suddivise in responsabilità per:
- vizi dell'opera;
- rovina e difetti dell'immobile;
- danni cagionati a terzi.
In cosa consiste la responsabilità per vizi dell'opera?
L'art. 1664 c.c. disciplina espressamente le responsabilità per i vizi dell'opera che ricorre nel caso in cui vi sia stata una qualche violazione delle regole dell'arte imposte dalla tecnica o da discordanze rispetto al progetto capitolato nel contratto di appalto.
La disciplina cambia sostanzialmente se la rilevazione dei vizi risulta palese o occulta ovvero prima o dopo la consegna dell'opera. Sebbene la singola trattazione possa risultare complessa è comunque possibile riassumere nel modo che segue quali siano i casi in cui non opera la garanzia dell'appaltatore, ossia:
- dopo l'accettazione dell'opera, se le difformità o i vizi erano conosciuti o riconoscibili dal committente;
- se l'appaltatore denuncia tempestivamente i difetti oppure l'erroneità o l'incongruenza al progetto al committente ma questi ne ordini ugualmente la prosecuzione;
- se sussistono dei vizi nei materiali tutti forniti dalla committenza;
- se il difetto dipende da un vizio non riconoscibile secondo la perizia o l'ordinaria diligenza;
- l'appaltatore dimostra il caso fortuito, ovvero la presenza di un avvenimento imprevedibile ed eccezionale;
- in ogni caso la garanzia, dopo l'accettazione dell'opera, riguarda solo ed esclusivamente i vizi occulti mentre quelli palesi solo al momento del collaudo o della consegna.
In cosa consiste la responsabilità aggravata per rovina dell'immobile?
Nel caso in cui l'opera oggetto del contratto sia un edificio o comunque un immobile destinato a durare nel tempo, l'appaltatore dovrà aggiungere ex lege un'ulteriore garanzia decennale. Questo dovrà necessariamente assicurare che l'immobile non:
- si rovini in tutto o in parte per vizio del suolo o per difetto di costruzione;
- presenti un evidente pericolo di rovina o gravissimi difetti che minino la stabilità dell'edificio o comunque ne pregiudicano la funzionalità ed il normale godimento come ad esempio infiltrazioni di acqua piovana estremamente rilevanti.
Occorre da ultimo rilevare che questa garanzia ulteriore dovrà essere eccepita a mezzo di formale denuncia (racc. a/r in genere) entro un anno dalla scoperta da chi intende valersene.