In cosa consiste la donazione?
Ai sensi dell'art. 769 c.c. la donazione è quel contratto mediante il quale una parte, denominata donante, per spirito di liberalità arricchisce un'altra, denominata donatario, disponendo a favore di quest'ultima di un suo diritto o assumendone un'obbligazione.
La volontà di donare presuppone necessariamente che a fronte dell'arricchimento di un soggetto, dall'altro sussista un pari impoverimento.
È importante specificare che tale condizione deve necessariamente sussistere in modo libero e spontaneo non essendo infatti qualificabili come donazione eventuali attribuzioni patrimoniali eseguite in forza di obblighi giuridici (ancorché semplicemente morali).
Esistono due modi con cui è possibile eseguire la donazione:
- diretta, è la più classica ove un soggetto provveda direttamente ad attribuire un diritto (es la proprietà di un determinato immobile) o assumersi un'obbligazione (come una rendita vitalizia);
- indiretta, che pur non essendo formalmente qualificata come donazione, raggiunge il medesimo scopo, come il pagare per qualcun altro il prezzo di un bene, come un'automobile.
Come si stipula una donazione?
La forma della donazione è solenne, deve necessariamente essere effettuata avanti ad un notaio e in presenza di due testimoni. L'unica deroga a tale rigoroso onere di forma è costituita dalla donazione di modico valore (chiamata anche donazione manuale), ossia tutte quelle donazioni che, avuto riguardo delle condizioni economiche del donante hanno un valore economico non rilevante, come ad esempio la donazione di un bracciale d'oro o di un orologio automatico. Tale necessaria eccezione serve al fine di evitare di cadere in inutili e desueti formalismi quando, tramite oggetti che assumono e conservano particolare significato sia per chi dona che per chi riceve, si è intenzionati ad omaggiare altre persone per i più svariati motivi.
Cos'è la donazione modale e perché è così frequente?
Così come per il testamento, il codice civile permette che anche la donazione possa essere gravata da un onere, ossia un preciso obbligo giuridico posto a carico del donatario che:
- sia suscettibile di valutazione economica;
- deve corrispondere ad un interesse non patrimoniale da parte del donante (come ad esempio vincolare l'utilizzo di risorse ad un fine determinato).
L'effetto che si produce è pertanto quello per cui si limita l'arricchimento del ricevente la donazione senza però che questo configuri un corrispettivo. L'esempio classico è quello di una donazione di danaro, eseguita a favore di una organizzazione no profit, da spendere e utilizzare solo per un preciso motivo (come la costruzione di strutture umanitarie o l'acquisto di medicinali).
L'istituto trova molta applicazione nella pratica quotidiana (soprattutto filantropica) in quanto, se non si vuole ricorrere alla figura del testamento per i più disparati motivi, risulta l'unica modalità con cui un soggetto donatore può apporre dei limiti (l'onere appunto) di destinazione ad una causa specifica o a un progetto ben definito.
Come si può risolvere una donazione modale?
Per l'adempimento dell'onere stabilito all'interno della donazione può agire direttamente il donante ovvero qualsiasi interessato (es. gli eredi) anche nel caso in cui lo stesso donante risulti ancora in vita.
La particolarità dell'istituto, tuttavia, è tale che in caso di risoluzione per inadempimento questa non può essere pronunciata se essa non è espressamente prevista all'interno del contratto di donazione.
Il principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 3 ottobre 2022 n. 28580. In questo senso è stato ulteriormente specificato che tale disposizione non possa neppure essere sostituita dalle parti con l'inserimento di altre clausole, come ad esempio quella risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. che rimarrebbe priva di efficacia e azionabilità.
Questo perché il legislatore, avendo dedicato all'istituto della donazione una disciplina peculiare, ha regolato in modo completo ed esclusivo anche la sua risoluzione senza richiamare disposizioni che disciplinano la materia contrattuale.