Cosa si intende per possesso?
Il possesso, disciplinato dal libro III all'art. 1140 c.c., è un istituto giuridico per cui una persona, chiamata “possessore”, esercita un potere di fatto su una cosa, comportandosi come se ne fosse il proprietario o titolare di un altro diritto reale, anche se potrebbe non esserlo. Può riguardare beni mobili, come un'automobile, o immobili, come una casa o un terreno e si distingue dal diritto di proprietà, principalmente per il fatto che quest'ultimo, a differenza del possesso semplice, è un diritto pieno di godere e disporre in modo esclusivo.
Essendo una situazione di fatto si fonda sulla realtà materiale del rapporto che una persona instaura con un bene, piuttosto che su un titolo formale che ne attesti la proprietà.
Come sarà meglio specificato nel prosieguo della lettura, il possesso può portare a effetti giuridici significativi, come la possibilità di acquisire la proprietà tramite usucapione o di godere di una particolare tutela legale denominata “azioni a difesa del possesso”.
Quali sono le diverse forme che può assumere il possesso?
Le varie forme mutano a seconda delle circostanze in cui viene esercitato il possesso:
- in buona fede, ove il possessore crede di essere legittimamente titolare del diritto sul bene, ignorando eventuali vizi nel titolo o nella situazione giuridica ad esso collegata;
- in mala fede, in cui la persona è pienamente consapevole di non avere alcun diritto, ma continua a farlo comunque in piena scienza e coscienza;
- continuato e pacifico, nel caso in cui si esercita senza interruzione e soprattutto senza che nessuno contesti la situazione di fatto venutasi a creare;
- violento o clandestino, nel caso in cui, come suggerisce la stessa parola, si ottenga il possesso con la forza o addirittura celandolo a terzi soggetti.
Come si acquista il possesso?
Il possesso si acquista attraverso l'esercizio concreto di un potere materiale e può essere ottenuto anche a titolo originario nel caso in cui la situazione di fatto nasca ex novo, ad esempio prendendo direttamente il controllo di un bene, come l'occupazione di una terra incolta.
Nel caso in cui invece il possesso viene trasferito da una persona all'altra, come nel caso di una di una donazione, si parla di acquisto a titolo derivativo.
Quando una persona, per i più svariati motivi, subentra nella posizione di possessore di un'altra, ad esempio attraverso l’eredità o un trasferimento di proprietà per mezzo di compravendita, il nuovo possessore “eredita” anche le caratteristiche del possesso del suo predecessore, ivi compresa la buona o mala fede.
Quali sono gli effetti del possesso?
È già stato sottolineato come il possesso, per quanto assimilabile astrattamente alla proprietà, non sia affatto come quest'ultima.
Ciò non toglie come questa figura giuridica possa generare importanti effetti giuridici, come:
- l'usucapione, nel caso in cui il possesso sia esercitato in modo continuativo per un certo periodo di tempo (20 anni per i beni immobili, 10 anni se in buona fede), può trasformarsi in proprietà. Questo istituto permette al possessore di diventare proprietario di un bene solo attraverso il possesso protratto nel tempo;
- una specifica tutela possessoria che si concretizza nel diritto a essere protetto dalle ingerenze o dalle aggressioni di terzi, anche se non è il proprietario. A questo proposito, esistono particolari rimedi giuridici, denominati “azioni possessorie”, che consentono di tutelare il possesso nei casi di violazione tramite l'azione di spoglio o di reintegrazione o di manutenzione;
- per i frutti e miglioramenti, il possessore ha diritto ai frutti naturali e civili che il bene produce durante il periodo di possesso. Inoltre, in caso di miglioramenti apportati al bene, il possessore può avere diritto a un’indennità.
Possesso e detenzione: quali differenze?
In conclusione, è importante distinguere con chiarezza tra possesso e detenzione, due concetti che, pur essendo simili e spesso confusi, hanno effetti giuridici molto diversi. Nella detenzione, a differenza del possesso, una persona “detiene” controllo materiale del bene ma riconosce espressamente che il diritto di proprietà appartiene a qualcun altro. Un esempio classico è quello del conduttore in un contratto di locazione, sia commerciale che abitativa, che utilizza un immobile ma lo fa per conto del proprietario, senza avere alcuna pretesa di possesso.
La differenza cruciale tra gli istituti risiede quindi nell'intenzione: il possessore si comporta come il proprietario, con la volontà di trattare il bene come suo, mentre il detentore sa di non essere il proprietario e non ha intenzione di agire come tale.
Per questa ragione, il possessore può acquisire la proprietà tramite usucapione, qualora siano rispettate determinate condizioni legali e temporali, mentre il detentore non può acquisire la proprietà in questo modo, proprio in quanto manca del tutto la volontà di possedere il bene.