Con il termine "usucapione" si fa riferimento alla possibilità di acquistare la proprietà di un bene attraverso il possesso continuato e ininterrotto per un periodo determinato, stabilito, per i beni immobili, in 20 anni, oppure in 10 anni per il caso particolare di acquisto in buona fede in base ad un titolo debitamente prescritto.
Requisiti del possesso
Perché possa prodursi l’effetto dell’acquisto della proprietà è necessario, in primo luogo, che il soggetto che usucapisce abbia posseduto il bene per il tempo indicato; il possesso, inoltre, deve essere esercitato in modo continuato e ininterrotto. Questo significa che i poteri e le attività sul bene devono essersi protratti senza essere stati interrotti da atti che dimostrino la volontà, propria o del legittimo proprietario, di impedire l’acquisto del bene per usucapione.
Differenza tra possesso e detenzione
Si parla di possesso "uti dominus", cioè realizzato con le caratteristiche della proprietà, proprio ad indicare che la volontà e le attività sul bene del possessore, nel ventennio, devono essere quelle tipiche del proprietario. È esclusa, pertanto, la semplice detenzione del bene, che si ha ad esempio nel caso di bene custodito per conto del proprietario; la semplice detenzione non consente di usucapire, fatte salve le ipotesi di interversione del possesso.
Usucapione del fondo agricolo
In un recente caso esaminato dalla Corte di Cassazione il possessore di un terreno ne rivendicava l’acquisto per usucapione, dimostrando di averlo coltivato per oltre un ventennio. La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 1792/2022, afferma in materia i seguenti principi: in primo luogo, osserva che ai fini dell’accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.
Recinzione del fondo
Uno dei modi, pertanto, per dimostrare il possesso del fondo, con le caratteristiche tipiche dell’usucapione, è la prova di aver recintato il terreno, così rendendo evidente la volontà di possederlo come proprietario ed escludere i terzi da qualsiasi relazione con il bene medesimo.
La mera utilizzazione del fondo, infatti, non è sufficiente ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione del fondo, essendo necessari atti idonei a esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene.
In conclusione, secondo la Cassazione per l’usucapione di un terreno agricolo occorrono, oltre alla dimostrazione del possesso continuato e ininterrotto per almeno un ventennio, anche la dimostrazione di specifici indizi che consentono di accertare la volontà di utilizzo del fondo come proprietario; tra questi rientra sicuramente la recinzione del fondo, mentre non può ritenersi sufficiente la coltivazione dello stesso.