A chi non è capitato di inciampare in una buca o in un tombino sulla strada? Quando è responsabile l’ente pubblico cui è affidata la manutenzione della strada e quali i casi in cui è, invece, ritenuto responsabile chi ha subito il danno?
Vediamo in questo articolo di ricapitolare cosa prevedono la legge e alcune pronunce della Corte di Cassazione.
Cose in custodia
La responsabilità civile dell’ente pubblico deriva dalla norma contenuta nell’art. 2051 del codice civile, relativo alla cose in custodia; in base a tale disposizione ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Come in ogni azione civilistica chi chiede il risarcimento dei danni derivanti da caduta causata da una buca stradale, o da cattiva manutenzione del manto stradale, è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, cioè con quel tratto di strada dove è presente la buca.
Prova dell’insidia
In materia di responsabilità civile della p.a. per cattiva manutenzione delle strade, tuttavia, non è sufficiente per il danneggiato tale prova, ma occorre che egli dimostri il carattere "occulto", cioè non visibile, della buca; deve trattarsi, cioè, di "insidia", tale da non consentire, o rendere estremamente difficile, evitarla.
Sul punto la giurisprudenza ha, in diverse occasioni, affermato che il danneggiato non è tenuto, in ogni caso, a dimostrare l'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia, gravando sull’ente pubblico la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (fra tutte Cass. 11802/2016).
Caso fortuito come esimente per l’ente manutentore
In merito alla responsabilità della P.A. di cui all'art. 2051 c.c., l’ente si libera dalla responsabilità per il danno cagionato solo ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. in tal senso Cass. 16295/2019).
Con l’ordinanza 18797/2021 della Corte di Cassazione viene precisato, inoltre, che si prospetta, per questa ragione, una sorta di responsabilità oggettiva del custode, il quale si libera se prova la presenza del caso fortuito. Esempi di caso fortuito possono essere individuati, tra le varie ipotesi, nella caduta improvvisa di oggetti che abbiano coperto la buca o il tombino, ad es. da un veicolo in transito; oppure fenomeni atmosferici verificatisi nell’immediato (nevicate, pioggia abbondante) che abbiano occultato la buca.
Concorso di colpa del danneggiato
In una recente ordinanza, la n. 2071/2022, la Suprema Corte ha, tuttavia, ricompreso tra gli elementi che determinano l’esclusione di responsabilità dell’ente manutentore per caso fortuito, anche il concorso di colpa di chi ha subito il danno. Nel caso specifico di cui all’ordinanza, un soggetto aveva citato in giudizio l’ANAS a seguito della caduta in un tombino posto al margine della strada, nel quale l’attore era inciampato scendendo dalla sua auto.
Sia in primo grado che in appello la domanda veniva rigettata, poiché l’ente stradale aveva dimostrato che il soggetto aveva tenuto un comportamento non avveduto. La Cassazione, nel confermare le decisioni dei gradi precedenti, afferma il principio secondo cui "nella nozione di caso fortuito rientra altresì il concorso di colpa del danneggiato", con la conseguenza che la prova liberatoria di cui il ricorrente lamentava l'assenza era stata, invece, fornita, attraverso la dimostrazione della colpa del danneggiato.
La precisazione della Suprema Corte, in definitiva, consente di escludere la responsabilità dell’ente non soltanto per le ipotesi di caso fortuito dipendenti da eventi esterni, ma anche nel caso di concorso di colpa del danneggiato; anche in questa ipotesi, infatti, la circostanza è imprevedibile e inevitabile per l’ente, il quale non è tenuto, per tale ragione, al risarcimento dei danni.