A seguito del divorzio, uno dei motivi che può comportare la revoca dell’assegno di mantenimento è l’instaurazione, da parte del coniuge beneficiario dell’assegno, di una convivenza more uxorio, cioè al di fuori del matrimonio.
Caratteristiche della nuova relazione
Per principio giurisprudenziale consolidato, la nuova relazione deve poter essere valutata come duratura, stabile e prevedere la convivenza, in modo da integrare le caratteristiche di una “famiglia di fatto”.
Quanto all’elemento della convivenza, non è necessario che essa sia continuativa, potendo anche essere caratterizzata da periodi di lontananza ed abitazione in luoghi diversi, per necessità lavorative che portino i conviventi a vivere separati.
Princìpi giurisprudenziali
In diverse occasioni la Corte di Cassazione ha espresso tali principi, in particolare rilevando che la creazione di una nuova famiglia, anche semplicemente “di fatto”, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venir meno, una volta per tutte, i presupposti per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico del beneficiario.
Con l’ordinanza n.12335/2021, in particolare, la Suprema Corte si occupa di un caso in cui, sia in primo che in secondo grado, i giudici avevano dato ragione al coniuge che aveva chiesto la revoca dell’assegno di divorzio in favore dell’altro coniuge, il quale, era stato dimostrato avere una relazione stabile.
Il coniuge beneficiario, al contrario, contestava le sentenze in quanto, in entrambi i casi, i giudici avevano desunto la stabile convivenza more uxorio dal fatto che il nuovo compagno aveva prestato fideiussione per la locazione dell’immobile in cui viveva il beneficiario dell’assegno di mantenimento.
Onere della prova
Secondo la Cassazione, occorre ribadire il principio in base al quale, per l'obbligato che chiede l'accertamento della sopravvenuta insussistenza del diritto a percepire l'assegno mensile, è sufficiente dimostrare l'instaurazione di una relazione stabile dell'ex coniuge con un nuovo partner; ciò, infatti, è elemento presuntivo idoneo a far ritenere la formazione di una nuova famiglia di fatto, mentre l’altro coniuge deve provare, per confermare il diritto all’assegno, che la convivenza non ha quelle caratteristiche.
Valutazione degli elementi di prova
Nel caso specifico, precisa la Corte, i giudici di merito avevano valutato adeguatamente le risultanze istruttorie, da cui erano emersi elementi sufficienti per far ritenere consolidato il legame tra il beneficiario dell’assegno con un’altra persona, nonché la stabilità della convivenza desunta dal rilascio della fideiussione per l’abitazione.
Allo stesso tempo il beneficiario, che pure aveva riconosciuto di avere una nuova relazione, non aveva provato che il legame non implicava la formazione di una famiglia di fatto, limitandosi a contestare la tesi avversa.
Competenza della Cassazione
Detta valutazione, conclude la Suprema Corte, laddove adeguatamente motivata dalla Corte d’Appello, non è sindacabile dalla Corte di Cassazione, non potendo essa, per legge, esaminare nel merito la controversia ma soltanto le questioni relative ai profili di legittimità, come la contrarietà della sentenza impugnata a norme imperative e principi di diritto.