Nei rapporti di vicinato, tra fondi e proprietà limitrofe, si parla spesso di “servitù”, cioè di diritti di godimento che consistono, come recita l’art. 1027 del codice civile, in un peso imposto su un fondo, detto “servente”, a vantaggio di un fondo limitrofo, detto “dominante”.
Con la costituzione di una servitù, pertanto, la legge o le parti pongono un onere a carico del proprietario di un terreno o immobile, servente appunto, per consentire al proprietario dell’immobile confinante, dominante, di esercitare un proprio diritto e godere a pieno della sua proprietà.
Servitù coattive e volontarie
Ricordiamo la distinzione tra servitù “coattive” e “volontarie”: le prime sono quelle imposte dalla legge in ragione della loro natura e finalità, quali la servitù di acquedotto e scarico delle acque, della somministrazione coattiva di acqua ad un edificio o fondo che ha difficoltà di approvvigionamento, la servitù di passaggio coattivo a favore del fondo che non ha accesso alla via pubblica.
Le servitù volontarie sono invece costituite dalle parti confinanti con atto scritto o acquistate per usucapione ventennale o per destinazione del padre di famiglia, cioè previste dall’originario proprietario di un fondo e poi trasmesse ai proprietari successivi.
Servitù apparenti
Si definiscono “apparenti” le servitù consistenti in opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, quali ad esempio la servitù di passaggio costituita attraverso l’apertura di un cancello sul fondo servente, o la servitù di veduta realizzata con l’apertura di una finestra sul fondo servente.
In base all’art. 1061 c.c. solo le servitù apparenti possono essere acquistate per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Trasferimento Servitù attive
Tutti i tipi di servitù, inoltre, possono distinguersi in “attive” o “passive”, a seconda che si riferiscano, rispettivamente, al diritto del proprietario del fondo dominante, oppure al peso imposto al fondo servente.
A proposito del trasferimento delle servitù attive da un soggetto ad un altro, come nel caso di successione ereditaria o di alienazione, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29224/2019, ha affermato che, a differenza delle servitù passive, le servitù attive, come diritto accessorio, si trasferiscono necessariamente all'avente causa dell'originario titolare del fondo dominante con il trasferimento di quest'ultimo, senza che sia necessaria la trascrizione e senza che occorra una manifestazione di volontà contrattuale ad hoc (quale una specifica clausola contenuta nell'atto di trasferimento del fondo), e perfino nel caso che l'acquirente ne ignori l'esistenza.
Servitù Passive
Viceversa, per l’opponibilità delle servitù passive, cioè per far valere l’esistenza di un peso su un fondo di proprietà di un soggetto che l’ha acquistato dall’originario proprietario che aveva costituito la servitù, occorre la trascrizione del diritto nei Registri immobiliari, o comunque l’espressa menzione del diritto di servitù nell’atto di trasferimento del fondo medesimo.
Sulla base di questi principi la Corte di Cassazione, nell’ordinanza richiamata, rigettando il ricorso del proprietario del fondo servente, ha confermato l’esistenza della servitù di passaggio invocata dagli eredi del proprietario del fondo dominante, che aveva costituito la servitù mediante l’apertura di varchi d’accesso sul fondo servente, pur in mancanza di espressa menzione nell'atto di trasferimento del fondo.