Nullità dell’assegno postdatato

Nei rapporti giuridici tra parti contrapposte, una delle quali è tenuta all’adempimento di prestazioni economiche nei confronti dell’altra, è frequente la prassi della consegna al creditore, da parte del debitore, di uno o più assegni “in garanzia”, titoli che, in caso di adempimento della prestazione alle scadenze previste, vengono restituiti al soggetto che li ha rilasciati mentre, in caso di inadempimento, vengono posti all’incasso o fatti valere come titolo esecutivo.

FUNZIONE DI GARANZIA

Per assolvere a tale funzione di garanzia dell’adempimento di una prestazione futura solitamente il rilascio dell’assegno è accessorio rispetto ad un accordo scritto, nel quale vengono stabilite le reciproche obbligazioni e fissati i termini delle prestazioni; inoltre, l’assegno è emesso “in bianco”, cioè senza l’apposizione della data oppure è “postdatato”, cioè riporta una data successiva a quella dell’emissione, coincidente con il termine delle prestazioni.

NULLITA’ DELLA POSTDATAZIONE

Tale prassi si è notevolmente diffusa, benchè la legge in materia vieti la postdatazione dell’assegno; poiché, inoltre, il rilascio dei titoli assolve ad una funzione accessoria ed eventuale rispetto all’obbligazione principale - in quanto non è detto che gli assegni emessi vengano utilizzati, essendo prevista  la restituzione in caso di adempimento della prestazione – si è ritenuto, anche in giurisprudenza, che il patto di garanzia sotteso all’emissione dell’assegno rimanesse valido.

La conseguenza era che, in caso di contestazione in sede giudiziaria, i giudici ritenevano nulla soltanto l’apposizione della data posteriore ma valido il titolo, che poteva essere comunque  fatto valere per ottenere l’immediato pagamento della somma indicata.

NULLITA’ DELL’ASSEGNO SECONDO LA CASSAZIONE

A ribaltare questo orientamento è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10710 del 24 maggio 2016, nella quale, conformemente a quanto espresso in altre pronunce, è stata affermata la nullità dell’assegno postdatato o in bianco, per contrarietà alle norme imperative, specificatamente  gli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736.

I giudici della Suprema Corte hanno precisato che l’emissione dell’assegno postdatato “ da luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall’art. 1343 cod. civ.; pertanto, non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 cod. civ. (cfr. Cass. civ. sezione II, n. 4368 del 19 aprile 1995)”.

pubblicato il 20/06/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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