Dal 2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
L'IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
A QUANTO AMMONTA?
Quanto all'IMU e alla TASI, l’acconto è pari al 50% di quanto dovuto su base annuale applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, non escludendo comunque la possibilità di utilizzare quelle più favorevoli eventualmente approvate quest’anno dai Comuni. Le riduzioni di aliquota, anche se non troppo frequenti, sono infatti perfettamente consentite, per cui è quantomeno consigliabile controllare le delibere comunali che potrebbero anche portare buone notizie per i contribuenti. Anche se la regola generale prevede che il versamento della rata di acconto, per entrambi i tributi, debba essere eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente, mentre il versamento della seconda rata deve essere effettuato, con eventuale conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune, il contribuente potrebbe rinunciare a tale semplificazione, applicando già dal primo acconto le eventuali più favorevoli misure deliberate per il 2016, senza incorrere nel rischio di vedersi comminate sanzioni.
LE REGOLE DI CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE
Per i fabbricati la rendita catastale iscritta al 1° gennaio deve essere rivalutata del 5 per cento e deve essere aggiornata con i moltiplicatori previsti per le diverse categorie catastali. Nel caso di aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio. Occorrerà quindi verificare se il Comune ha deliberato i valori venali di riferimento. Per i terreni agricoli ancora assoggettati a Imu occorrerà considerare il reddito dominicale iscritto in catasto, rivalutarlo del 25% e moltiplicarlo per 135. L’imposta si determina applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune per ogni specifica categoria di immobile. Una volta individuata l’imposta questa andrà rapportata alle quote e ai mesi di possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
Si ricorda che, a tal fine, l'IMU non si paga:
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abitazioni principali (ed equiparate) non di lusso (cioè non rientranti nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9); detti immobili non sono soggetti a TASI;
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immobili delle cooperative exdilizie e immobili IACP;
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i fabbricati rurali strumentali;
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gli immobili merce, ossia quelli destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (esenzione valida finché permane tale destinazione e tali immobili non sono locati);
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fabbricati classificati/classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fari, ecc.);
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immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e delle attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);
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fabbricati colpiti da eventi sismici distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità.
TERRENI AGRICOLI
Per quanto riguarda i terreni agricoli non sono soggetti all'imposta quelli ubicati in un comune montano o di collina, sulla base dei criteri individuati dalla CM 9/1993 e i terreni ubicati nei comuni delle isole minori (art. 1, comma 1, lett. a-bis, D.L. n. 4/2015) indipendentemente dalla qualifica del soggetto possessore. Non sono soggetti all'imposta neppure i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso e quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
Da quest'anno, inoltre, grazie alla Legge di Stabilità 2016, è prevista la riduzione della base imponibile Imu del 50% per le unità immobiliari (tranne A/1, A/8, A/9) date in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado e la riduzione delle aliquote Imu stabilite dal comune per gli immobili concessi a canone concordato nella misura del 25%.
Quanto alla TASI, l'imposta non si applica sulle abitazioni principali come definite per l'IMU, i terreni agricoli, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.