I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale per ristrutturazioni edilizie vengono definite con richiamo al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e precisamente dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001.
Tra esse sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. Stiamo parlando prevalentemente di interventi di carattere straordinario in quanto gli unici interventi edilizi di manutenzione ordinaria che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, sono ammissibili se effettuati esclusivamente nelle parti comuni degli edifici residenziali.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Tra gli interventi agevolabili vi sono quindi gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze necessari per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, inclusi gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.
Sono compresi nel bonus gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza e quelli relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico.
In particolare per le spese sostenute per gli interventi di adozione di misure antisismiche le cui procedure di autorizzazione siano state attivate a partire dal 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, fino al 31 dicembre 2016 è prevista una maggiore detrazione pari al 65%.
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Anche gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche sono considerate spese agevolate. Detti interventi hanno ad oggetto la realizzazione di ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, per esempio ascensori e montacarichi e tutti quegli strumenti idonei a raggiungere tali finalità attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata.
La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti seppur diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. L'installazione di questi beni, tuttavia, è inquadrabile nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%. La previsione si riferisce a minorazioni che abbiano ridotto l'autonomia personale, anche se correlate all'età.
SPESE PER LA SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI ILLECITI
La norma prevede l'agevolazione anche per gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure: il rafforzamento, la sostituzione o l'installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, l'apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione porte blindate o rinforzate, l'apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini, installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti, l'apposizione di saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro, fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
INTERVENTI DI BONIFICA
Occorre spendere una parola anche sull'individuazione degli interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici in quanto anch'essi incentivati. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili.
Per esempio, non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas. L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili. E' inclusa, quindi, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa mal funzionante. Tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio ed anche l’installazione del corrimano.
CUMULABILITA' DELLA DETRAZIONE
La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ridotte nella misura del 50%.