Contratti di locazione registrati in via telematica

Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva) devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito. L’unico caso in cui non c’è l’obbligo di registrazione è relativo ai contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno. La registrazione dei contratti di locazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore), e deve può essere alternativamente effettuata utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili e facoltativa per tutti gli altri contribuenti, purché abilitati ai servizi telematici. In alternativa la registrazione può essere chiesta recandosi presso l'ufficio dell’Agenzia delle Entrate compilando il modello RLI o incaricando un intermediario abilitato o un delegato.

CLAUSOLA DEI NUOVI CONTRATTI

I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, sull’attestazione della prestazione energetica dell'edificio (APE). La copia dell'APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, a meno che non si tratti di locazione di singole unità immobiliari (D.L. 145/2013).

Per la registrazione di un contratto di locazione sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo, mentre è esente da imposte l'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione de canone di un contratto di locazione in essere.

CONTRATTI REGISTRATI PER VIA TELEMATICA

Per i contratti di locazione registrati in via telematica, anche quest’anno è possibile indicare, in dichiarazione, gli estremi di registrazione (data, serie numero e codice ufficio) in alternativa al codice identificativo. Lo ha chiarito la Risoluzione n. 31/E del 27 aprile 2016 dell'Agenzia delle Entrate, che in tal modo viene incontro alle difficoltà rappresentate da alcuni operatori nel reperire quel dato, in particolar modo per i contratti più datati, in considerazione del fatto che fino allo scorso anno occorreva indicare in dichiarazione gli estremi di registrazione del contratto utilizzando i codici serie “3P” (registrazione telematica tramite Siria e Iris) o “3T” (registrazione telematica tramite altre applicazioni). Il codice è composto da 17 caratteri ed è reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. In ogni caso, l’Agenzia ha reso disponibile sul proprio sito web un’applicazione gratuita che consente di rintracciare il codice identificativo di un contratto di locazione o di affitto. L'accesso a tale applicazione è libero: non occorre per fruirne registrarsi ai servizi telematici.

DOVE RIPORTARE GLI ESTREMI?

Gli estremi di registrazione (o il codice identificativo) del contratto di locazione devono essere riportati nella sezione II del quadro B riguardante i dati relativi ai contratti di locazione del 730 (ovvero del quadro RB di Unico PF 2016), la cui compilazione è richiesta in caso di esercizio della opzione per l’applicazione della cedolare secca o per la indicare la riduzione del 30% della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato a canone “concordato” o è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a persone residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2009, le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili.

La conoscenza del codice identificativo del contratto consente al contribuente di omettere in dichiarazione l'indicazione dei dati richiesti alla colonne da 3 a 6 della richiamata sezione riguardanti gli estremi di registrazione del contratto. Sarà infatti sufficiente indicare nella colonna 7 il codice identificativo.

pubblicato il 31/07/2016

A cura di: Giuliana Liotard

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