Comodato e locazione: panoramica normativa e giurisprudenziale

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Caratteristiche principali del comodato

Il comodato d'uso, disciplinato dagli articoli 1803 ss c.c., è un contratto che consente a una parte (comodante) di consegnare un bene a un'altra parte (comodatario), affinché lo utilizzi gratuitamente per un periodo determinato o per un uso specifico, con l’obbligo di restituzione. La particolarità di questo istituto consiste nel fatto che possa trovare applicazione, nella quotidianità, in contesti di locazione, generando questioni particolari su costi e responsabilità.

È un contratto reale, che si perfeziona quindi solo con la consegna del bene e la gratuità è un elemento essenziale: se fosse previsto un corrispettivo, il rapporto sarebbe qualificabile come altro tipo contrattuale (ad esempio un affitto). Dire "comodato d'uso gratuito" è una ridondanza simile a espressioni come "reato penale"; il termine "reato" implica già una violazione di natura penale (non esistono reati non penali), così come il comodato è per definizione un contratto gratuito.

La durata può essere a termine o a tempo indeterminato. In assenza di periodo concordato, il comodante può richiedere la restituzione in qualsiasi momento, salvo patti contrari.

La giurisprudenza ha sottolineato che il comodato non richiede forma scritta ad eccezione del caso di beni immobili ove applicano regole specifiche che impongono la forma scritta (e la registrazione) per garantire certezza nei rapporti.

Quali sono le responsabilità e le spese del comodato?

Per quanto riguarda le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, si rileva che il comodatario deve custodire e utilizzare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804 c.c.). Le spese straordinarie (ad esempio, riparazioni strutturali e di impiantistica) sono solitamente a carico del comodante, salvo diversa pattuizione.

Nel caso invece di uso improprio del bene, ove il comodatario utilizzi il bene per scopi diversi da quelli concordati o ne prolunghi l’uso oltre i limiti previsti, il comodante potrebbe richiedere comunque la restituzione immediata. Tale ipotesi è conseguenza diretta dell'impossibilità di mutare il “vincolo di destinazione” della cosa data in comodato.

Rapporto tra comodato e locazione nei casi limite

Un punto critico degli istituti è sempre stato la distinzione tra comodato e locazione nei casi di uso promiscuo. Ad esempio, se un immobile è concesso in locazione e il mobilio è fornito in comodato, è essenziale che i contratti siano ben distinti per evitare controversie. Consolidata giurisprudenza ha infatti chiarito che, in caso di comodato gratuito di beni immobili connesso a un’attività commerciale, il contratto resta valido solo se non si configura alcun corrispettivo indiretto, che renderebbe necessario qualificare l’intero accordo come locazione.

Quali conseguenze può avere la simulazione di una locazione tramite comodato?

La simulazione della locazione tramite il comodato è purtroppo un fenomeno molto frequente che può portare a diverse conseguenze - più o meno gravi - civili, fiscali e in alcuni casi anche penali.

In primo luogo, ove la simulazione dovesse essere effettivamente accertata, il contratto di comodato potrebbe essere dichiarato nullo. Ciò implicherebbe tutta una serie di importanti risvolti negativi come ad esempio che le obbligazioni derivanti dal contratto non avranno effetti giuridici e che il locatore non potrà quindi esigere i canoni di locazione concordati verbalmente cagionando, a sua volta, a tutta un altra serie di contenziosi.

Dal punto di vista fiscale tale pratica è spesso utilizzata per eludere la registrazione e le imposte previste per i contratti di locazione. In questo senso, a seguito di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, le conseguenze possono includere:

  • il pagamento integrale delle imposte evase;
  • l’applicazione di sanzioni fino al 240% dell’importo non versato, come stabilito dal D.P.R. n. 131/1986.

Potrebbero infine configurarsi reati come truffa aggravata, ex art. 640 c.p. o dichiarazione fraudolenta ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000.

pubblicato il 20/11/2024

A cura di: Luca Giovacchini

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