Il Governo ha approvato il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, in attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualita' di lavoratori stagionali.
Il provvedimento disciplina le modalità di rilascio del permesso di soggiorno degli stranieri che giungono in Italia per svolgere lavori stagionali o che, già presenti nel nostro Paese, vengono assunti nel settore turistico-alberghiero o negli altri settori ad impiego stagionale.
MODIFICHE AL T.U. SULL’IMMIGRAZIONE
Il decreto contiene alcune novità rispetto alla disciplina attualmente in vigore, contenuta nel Testo Unico sull’immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 di attuazione.
Le novità riguardano soprattutto la durata del permesso di soggiorno e le modalità di rilascio e rinnovo per motivi stagionali.
PERMESSO PLURIENNALE
Più in dettaglio, il decreto legislativo 203/2016 prevede che allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualita', con indicazione del periodo di validita' per ciascun anno; tale permesso di soggiorno e' revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera al termine della validita' annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale.
DOMANDA DEL DATORE
Per quanto riguarda il datore di lavoro - o le associazioni di categoria per conto dei loro associati – il decreto dispone che, per assumere lavoratori stranieri a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero, essi devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza.
Unitamente alla domanda se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, deve esibire, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilita', nel quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio e' fornito, nonche' l'idoneita' alloggiativa ai sensi delle disposizioni vigenti; l'eventuale canone di locazione non puo' essere eccessivo rispetto alla qualita' dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non può essere superiore ad un terzo di tale retribuzione, né puo' essere da questa decurtato.
NULLA OSTA DELLO SPORTELLO UNICO
Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
Un’importante novità riguarda il silenzio-assenso da parte dell’autorità che rilascia il permesso: qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni dalla domanda, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguarda uno straniero gia' autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore e' stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.
Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attivita' lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi; fermo restando tale limite, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita' consolare. Al termine del periodo di lavoro il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.
DIRITTO DI PRECEDENZA PER I LAVORATORI GIA’ IMPIEGATI
Il decreto prevede, inoltre, un diritto di precedenza nell’assunzione per il lavoratore stagionale gia' ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, purchè abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo.
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale e' offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, puo' chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote stabilite dal Governo.
SANZIONI
Sono previste, inoltre, sanzioni e la revoca o il rifiuto del permesso di soggiorno in tutti i casi in cui l’assunzione sia fittizia o sia fatta fraudolentemente, con l’obbligo, per il datore, di versare al lavoratore cui il permesso sia stato revocato per ragioni a lui estranee un’indennità commisurata ai parametri dei contratti collettivi di categoria.
Il provvedimento entrerà in vigore il 24/11/2016.