E’ donazione il trasferimento di somme su conto corrente del beneficiario

Ci siamo occupati, in altro articolo, dell’ipotesi di somme trasferite dal conto corrente intestato ad un soggetto su conto di altro soggetto che beneficia a titolo gratuito della disposizione patrimoniale.

In particolare, abbiamo preso in considerazione un’ordinanza della II sezione civile della Corte di Cassazione, la n. 106 del  4 gennaio 2017, con cui veniva sottoposta alle Sezioni Unite la questione relativa alle donazioni indirette, chiedendo, nello specifico, se il tipo di operazione bancaria innanzi descritto potesse essere inteso o meno come donazione tipica.

IL CASO SOTTOPOSTO ALLE SEZIONI UNITE

Il caso specifico riguardava un ricorso presentato da una signora che si riteneva lesa nei suoi diritti ereditari da un atto di disposizione compiuto dal padre, poco prima di morire, in favore di una donna cui il genitore era legato sentimentalmente.

In particolare, la ricorrente, in primo grado, aveva citato in Tribunale la compagna del padre deceduto, per vedersi restituire 1/3 del valore di titoli di credito, posseduti dal padre e trasferiti alla convenuta sul suo conto corrente pochi giorni prima della morte; la domanda della ricorrente era fondata sulla dedotta nullità del predetto trasferimento di titoli, trattandosi di atto di donazione privo del requisito di forma prescritto dalla legge.

Il Tribunale accoglieva la richiesta dell’attrice, mentre in secondo grado la Corte d’Appello ribaltava la decisione ritenendo trattandosi di una donazione indiretta, per la quale non era richiesta la forma dell’atto pubblico.

Investiva del ricorso di legittimità la Suprema Corte, con l’ordinanza di rimessione anzidetta, sottoponeva la questione alle Sezioni Unite, perché esprimessero un principio univoco in materia di donazioni indirette.

LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE

Ebbene, la decisione delle Sezioni Unite è giunta nel mese di luglio, con la  sentenza n. 18725 del 27/07/2017, che ha fatto chiarezza su una tematica molto rilevante per le conseguenza pratiche.

Le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui che il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore.

Per cogliere meglio la portata di questa sentenza giova ricordare brevemente la distinzione tra donazione e donazione indiretta. 

DONAZIONE TIPICA

La donazione è un tipico atto a titolo gratuito, caratterizzato dallo spirito di liberalità del donante verso il donatario, il quale riceve beni mobili o immobili e diritti, senza versare un corrispettivo al donante.

Requisito essenziale della donazione è la solennità della forma, che la legge indica nell’atto pubblico, redatto dal notaio alla presenza di testimoni; il mancato rispetto della forma solenne comporta come conseguenza la nullità della donazione.

DONAZIONI ATIPICHE O INDIRETTE

E’ possibile raggiungere lo scopo di liberalità anche attraverso atti diversi, detti donazioni “indirette”, accomunati dallo scopo dell’arricchimento del beneficiario e del connesso impoverimento del disponente,  senza che tuttavia sia stipulata una donazione formale, vale a dire il contratto nella  forma dell’atto pubblico notarile.

La casistica è molto ampia: si va dal negozio misto compravendita-donazione, in cui per il bene oggetto di compravendita è stabilito un prezzo simbolico, a tutti i casi di contratto a favore di terzo, come avviene per i beni acquistati con denaro versato da terzi, alla fideiussione rilasciata in favore di un soggetto con contestuale rinunzia al diritto di rivalsa, fino alla cointestazione di un bene o di un conto corrente tra due soggetti, uno solo dei quali abbia sopportato l’esborso.

CONSEGUENZE

E’ importante stabilire se un atto di liberalità possa essere inteso come donazione tipica o indiretta, perché, nel primo caso, come detto, il mancato rispetto del requisito formale comporta la caducazione dell’atto, mentre nel secondo ciò non avviene.

Proprio questo è il caso sottoposto alle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno ritenuto il trasferimento di titoli finanziari per un ingente valore economico, dal conto corrente del disponente al conto corrente del beneficiario mediante un’operazione di bancogiro, configurarsi come una vera e propria donazione tipica.

La motivazione della sentenza, in estrema sintesi, è che la finalità (causa) del trasferimento di somme anzidetto, per il disponente che impartisce l’ordine alla banca, è unicamente quella di donare una somma  al beneficiario, senza che possa ravvisarsi una causa diversa ascrivibile ad altri negozi giuridici.

Per questo motivo, salvo che la donazione sia di modico valore, l’operazione bancaria deve trovare conferma in un atto pubblico notarile, nel quale è espressa la volontà del disponente; in mancanza la disposizione bancaria deve ritenersi nulla.

pubblicato il 27/09/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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