Il foro di competenza del giudice

Tra le clausole contrattuali più frequenti, che molto spesso troviamo nei contratti di larga diffusione già predisposti dalle grandi imprese – pensiamo ai contratti di somministrazione, ai contratti di vendita e distribuzione di prodotti e servizi – vi è quella relativa al “foro di competenza”.

Con questa espressione si fa riferimento all’autorità giudiziaria che dovrà essere designata in caso di contenzioso tra le parti, nell’ambito di una determinata zona territoriale.

CRITERI DI COMPETENZA

Ricordiamo che la giurisdizione italiana civile si compone di vari organi della magistratura competenti a decidere le cause in base a determinati criteri: la materia del contenzioso, il valore della causa e il territorio.

La competenza territoriale, a sua volta, viene individuata con regole stabilite dalla legge agli artt. 18, 19 e 20 del codice di procedura civile; i primi due articoli disciplinano il foro “generale” delle persone fisiche e delle persone giuridiche (società, associazioni, enti), mentre l’art. 20 prevede la possibilità, nei casi che vedremo, di scegliere in alternativa un altro foro, detto appunto “facoltativo”.

FORO GENERALE

Per “foro generale” si intende l’autorità giudiziaria che, avendo sede in un determinato circondario, dovrà giudicare il contenzioso nella generalità dei casi: se il convenuto – colui, cioè, che riceve un atto di citazione o un ricorso e deve costituirsi in giudizio – è una persona fisica, tale foro è quello del luogo in cui il convenuto stesso ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto dimora; se anche quest’ultima è sconosciuta, quindi il convenuto è irreperibile, il foro generale sarà  quello del luogo in cui risiede l’attore.

Nell’ipotesi in cui il convenuto sia, invece, una persona giuridica il foro generale, previsto dall’art. 19 c.p.c., è quello del luogo in cui la società, o associazione, ha la propria sede; la norma chiarisce che può trattarsi anche di una sede secondaria, cioè di uno stabilimento o altra sede nella quale vi sia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.

SEDE SECONDARIA

Facciamo l’esempio di un soggetto che voglia fare causa ad una società di costruzioni per danni subiti nel corso di una compravendita immobiliare o di una ristrutturazione edilizia; se la società ha sede legale, poniamo, a Milano e sede secondaria a Pavia il soggetto danneggiato potrà scegliere se citare l’impresa dinanzi al Tribunale di Milano o dinanzi al Tribunale di Pavia.

La scelta dipenderà essenzialmente da ragioni di convenienza e praticità, in quanto l’attore avrà tutto l’interesse a preferire l’autorità giudiziaria più vicina alla propria sede, per potervisi recare più facilmente in caso di necessità.

A proposito del foro di competenza delle persone giuridiche è utile sapere che la Corte di Cassazione, con diverse pronunce, ha affermato che l’eventuale eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta in giudizio è inammissibile se, con la stessa eccezione, la convenuta non dichiara di non avere sedi o stabilimenti secondari nel circondario del giudice adito dall’attore (Cass. 20597/2018, conforme Cass. 15996/2011). 

FORO FACOLTATIVO

L’art. 20 c.p.c. individua, come anticipato, un foro “facoltativo”, che cioè, può essere scelto in alternativa, solo se la causa ha per oggetto obbligazioni, cioè prestazioni in adempimento di un obbligo contrattuale o obbligazioni risarcitorie; in queste ipotesi è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione.

Per chiarire facciamo anche qui un esempio: se si stipula un contratto preliminare d’acquisto di un immobile presso un notaio e l’acquirente diviene inadempiente all'obbligo di saldare il prezzo, l’eventuale causa per ottenere il pagamento delle somme pattuite e non pagate potrà essere svolta sia dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede il notaio, sia dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede la parte che agisce in giudizio, nel caso specifico il venditore.

Diversa è la soluzione prospettata dalla giurisprudenza per le cause di risarcimento danni, poiché, in questi casi, richiamando il disposto dell’art. 1182 comma 4 c.c., l’obbligazione deve essere adempiuta presso il domicilio del debitore, trattandosi di un debito di valore, in quanto tale non  caratterizzato dalla “liquidità” ma oggetto di accertamento e successiva quantificazione da parte del giudice.

pubblicato il 17/04/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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