Il contributo alla spesa per un servizio comune, destinato ad essere fruito in misura diversa dai singoli condomini, deve essere ripartito in proporzione all’utilizzazione di esso e non ai millesimi, al fine di evitare un indebito arricchimento rispettivamente a favore e a discapito dei singoli condomini.
REGOLA GENERALE DI RIPARTO IN BASE AI MILLESIMI
E’ questo il principio generale sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9263/98, in materia di ripartizione di spese condominiali per i servizi che vengono utilizzati in quantità differenti da ciascun comproprietario.
La regola per i servizi comuni fruiti in parti uguali è, invece, quella della ripartizione in base alle tabelle millesimali, criterio applicato anche alla divisione delle spese del servizio di riscaldamento centralizzato negli edifici condominiali, per l’impossibilità di accertare l’effettivo consumo di ogni condomino.
NUOVE REGOLE INTRODOTTE DAL D.LGS, 102/2014
Le cose sono cambiate con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 102/2014 e delle successive modifiche apportate dal D.Lgs. n. 141/2016; la normativa in questione, in attuazione della Direttiva europea 2012/27/UE, ha imposto la contabilizzazione e termoregolazione del calore nei condomini con impianto di riscaldamento centralizzato.
Di conseguenza anche il criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento è stato modificato, passando dalla suddivisione in base ai millesimi a quella in base al consumo.
CONSUMI VOLONTARI E INVOLONTARI
La ripartizione delle spese, a sua volta, viene distinta secondo i consumi “volontari”, impostati da ciascun condomino mediante la valvola termostatica ed i consumi “involontari”, costituti principalmente dalle dispersioni di calore della rete di distribuzione.
I consumi volontari sono desumibili dalla lettura dei contatori che, per legge, devono essere apposti sui termosifoni di ciascuna unità immobiliare, mentre quelli involontari vengono ripartiti in base ad una quota fissa.
CRITERIO DI CALCOLO UNI10200
La norma Uni 10200 stabilisce che la quota a consumo è legata al prelievo di calore volontario dell’appartamento ed è determinata dal livello di temperatura mantenuto nell’appartamento dal singolo condominio, in base alla regolazione delle valvole termostatiche, come anche dalla dispersione termica dell’unità immobiliare, collegata ai lavori di coibentazione dell’appartamento, nonchè dalle abitudini degli occupanti.
La quota per potenza termica impegnata (quota fissa) è invece legata al consumo involontario, cioè alle dispersioni dell’impianto ed ai costi di manutenzione e gestione dello stesso.
Questo tipo di calcolo comporta la creazione di una tabella di fabbisogno per ripartire la spesa per il consumo involontario, espressa in millesimi di fabbisogno calore.
Tale sistema di calcolo dei consumi è stato superato da un altro, introdotto dal D.lgs. 141/2016, che ha semplificato la suddivisione tra quota variabile e quota fissa.
CRITERIO SEMPLIFICATO
In pratica, il consumo totale dell’edificio viene suddiviso attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica, mentre i consumi involontari vengono predeterminati dal legislatore nella misura del 30% della spesa complessiva, percentuale che può essere ridotta con delibera assembleare, fino ad arrivare all’1% degli oneri del riscaldamento centralizzato.
I consumi involontari, infine, possono essere ripartiti, in base ai millesimi, ai metri quadri o ai metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.