Da tempo era in discussione in Parlamento una proposta di legge volta a rendere più efficace e più estesa l’azione collettiva o “class-action”, già prevista nel Codice del consumo per le azioni a difesa dei consumatori.
È stata, così, approvata la legge n. 92 del 12 aprile 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2019, con il titolo "Disposizioni in materia di azione di classe", la cui entrata in vigore, tuttavia, è rinviata a 12 mesi dopo la sua pubblicazione; in attesa, continueranno ad applicarsi le norme tutt’ora in vigore del Codice del consumo.
MODIFICHE AL C.P.C.
Queste ultime verranno sostituite dalla modifiche apportate al Codice di Procedura civile, all’interno del quale verrà inserito, nel Libro IV, il Titolo VIII-bis, intitolato "Dei procedimenti collettivi", con i nuovi articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies.
Esaminiamo in sintesi il procedimento relativo all’azione di classe, che prevede una fase introduttiva, una fase nella quale sarà possibile per i singoli individui aderire all’azione e la fase decisoria.
Innanzitutto, soggetti legittimati all’esercizio dell’azione sono sia i rappresentanti delle associazioni di tutela della classe o categoria interessata, purché iscritte in apposito elenco presso il Ministero della Giustizia, sia ciascun individuo che si riconosca appartenente alla classe o categoria lesa nei propri diritti; soggetto passivo, quindi parte convenuta nel giudizio, è l’impresa o l’ente pubblico responsabile della violazione.
FASE INTRODUTTIVA
L'azione di classe si propone depositando un ricorso dinanzi alla sezione del Tribunale specializzata in materia di impresa del luogo ove ha sede la parte convenuta.
Il ricorso, insieme al decreto di fissazione dell'udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia.
Il Tribunale, se ritiene ammissibile la domanda, con ordinanza fissa un termine perentorio, da 60 a 180 giorni, per aderire all’azione.
FASE DI ADESIONE
In particolare, ciascun soggetto che si ritenga portatore di interessi di cui all’azione esercitata, può aderire al procedimento compilando e inviando telematicamente, sul portale dei servizi telematici del Ministero di Giustizia, un modello di adesione, che verrà approvato nei prossimi mesi con decreto ministeriale.
A questo punto, il tribunale provvede a nominare un “rappresentante comune” degli aderenti, che da questo momento curerà i loro interessi e predisporrà gli atti necessari, in particolare redigendo il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti.
La parte convenuta, detta resistente, può depositare osservazioni scritte e memorie difensive.
FASE DECISORIA
Il Tribunale, assunte sommarie informazioni e le prove ritenute utili al proprio convincimento, se decide di accogliere le domande di adesione, condanna con decreto la parte resistente al risarcimento ed alle restituzioni dovute, nonché al pagamento delle spese legali.
Contro il decreto può essere proposta opposizione entro 30 giorni; sul ricorso decide il tribunale in composizione collegiale.
La legge disciplina anche l'azione inibitoria collettiva, attraverso cui si può chiedere allo stesso tribunale di impedire ad un’impresa o ente pubblico di proseguire un’attività ritenuta lesiva o dannosa per una determinata classe.