Una delle conseguenze derivanti dall’apertura della successione ereditaria è la cosiddetta “collazione” dei beni donati dal soggetto defunto, quando era in vita, ai futuri eredi, in particolare il coniuge, i figli ed i loro discendenti, secondo la disposizione dell’art. 737 c.c.; il termine indica l’operazione con la quale i beni oggetto di donazione, siano essi mobili o immobili, vengono restituiti alla massa ereditaria oppure imputati alla stessa in base al loro valore.
FORME DI COLLAZIONE
La collazione, infatti, può avvenire per “imputazione” o “in natura”, a seconda che il donatario conferisca alla massa ereditaria il denaro corrispondente al valore del bene, oppure restituisca il bene medesimo.
Sull’argomento è intervenuta di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22721/2018, nella quale sono stati espressi importanti principi in materia.
La Suprema Corte ha innanzitutto precisato che la collazione ereditaria, in entrambe le suddette forme, è preordinata alla formazione della massa ereditaria da dividere in modo che sia assicurata parità di trattamento tra i coeredi e non venga alterato il rapporto tra il valore delle quote.
DISTINZIONE TRA MOBILI, DENARO E IMMOBILI
L'obbligo di collazione sorge quindi automaticamente al momento dell'apertura della successione, indipendentemente da un'espressa domanda dei condividenti e si attua, senza alternative, per i mobili mediante imputazione e, per il denaro, mediante il prelievo di una minor quantità di denaro che si trova nell'eredità da parte del soggetto tenuto al conferimento, o in caso di insufficienza delle somme, mediante il prelevamento da parte degli altri coeredi, di beni mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote, sempre che il donatario non intenda conferire altro denaro o titoli di Stato (artt. 750 e 751 c.c.).
In sostanza, se il donatario ha ricevuto uno o più beni mobili egli deve restituirne unicamente il valore corrispondente, mentre se ha ricevuto denaro l’ammontare corrispondente verrà decurtato dalla sua quota ereditaria o, se tale decurtazione è insufficiente, mediante ripartizione di beni ereditari in misura maggiore agli altri coeredi.
Per i beni immobili, diversamente, l'art. 746 c.c., dispone che essa ha luogo per imputazione o in natura su scelta di chi deve conferire, salvo che l'immobile donato non sia stato ipotecato o venduto, nel qual caso si procede per imputazione.
Da tali premesse consegue che il conferimento per imputazione è il modo in cui in generale si attua la collazione, mentre quello in natura è modalità sussidiaria, ammissibile limitatamente agli immobili e che può aver luogo esclusivamente in base ad un'opzione riservata al donatario, su cui non possono influire nè la scelta del donante - che può solo dispensare dalla collazione ma non stabilire come essa debba avvenire- né i coeredi, essendo consentita nell'esclusivo interesse di chi è tenuto al conferimento.
ATTO DI DONAZIONE
Ne deriva, inoltre, che l'apertura della successione non determina l'automatica risoluzione dell'atto di donazione, posto che, come detto, le donazioni mobiliari comportano a carico del donatario solo l'imputazione del loro valore, per il denaro il conferimento avviene attraverso i prelievi mentre, riguardo agli immobili, il donatario conserva il potere di disporre della cosa donata, potendo venderla anche successivamente all'apertura della successione, nel qual caso la collazione ha luogo per imputazione.
La donazione è quindi posta nel nulla solo qualora il donante opti per il conferimento in natura, poichè in tal caso il bene donato rientra nella comunione ereditaria, che quindi viene incrementata, ed il beneficiario perde la titolarità di quanto conferito, effetto che non si determina nella collazione per imputazione, in cui il bene resta in proprietà del donatario in forza della donazione ricevuta, salvo l'obbligo di versare alla massa l'equivalente pecuniario.
Dai principi esposti, pertanto, si può concludere che:
a) l'apertura della successione determina automaticamente l'obbligo di collazione, la quale, in mancanza di una diversa scelta del donante, si attua per imputazione;
b) solo la scelta del donatario per il conferimento in natura ha l'effetto di impedire l'imputazione del valore e fa rientrare l'immobile donato nella comunione ereditaria.