Il 09 novembre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Legge 09 novembre 2020, n. 149, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Il cd. decreto “Ristori-bis” amplia i sostegni economici già previsti dal precedente decreto “Ristori”, d.l. n. 137 del 28.10.20, in favore delle imprese e dei soggetti costretti a sospendere l’esercizio della propria attività, a causa del diffondersi del virus e delle conseguenti misure restrittive introdotte dal Governo, in particolare con il DPCM del 3.11.20.
Vediamo cosa prevede il decreto.
Contributi a fondo perduto
L’art. 1, comma 2 incrementa del 50% il contributo a fondo perduto previsto all'art. 1 D.L. n.137/2020, per operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030- gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone “rosse”).
Il contributo è, inoltre, riconosciuto agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro.
È istituito un contributo a fondo perduto per gli operatori che alla data del 25 ottobre 2020 avessero la P.IVA attiva ed appartenessero ai settori economici interessati dalle misure restrittive imposte dal DPCM 03 novembre 2020;
Il decreto Ristori-bis, inoltre, estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, previsto dall’art. 8 del D.L. n.137/2020, alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 del Decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle zone “rosse”.
Sospensione di tributi e imposte
È prevista, ancora, la cancellazione della seconda rata dell'imposta municipale propria
(IMU) per il 2020, che abbia ad oggetto gli immobili e le relative pertinenze, ubicati nelle zone “rosse”, in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del Decreto, i cui proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Disposta la sospensione di versamenti tributari che scadono nel mese di novembre 2020 per i soggetti che esercitano le attività sospese dal DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse, nonchè per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 o che esercitano attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator nelle zone rosse.
Sospesi anche i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle misure restrittive disposte dal DPCM 03 novembre 2020.