La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3130/2021, si occupa della segnalazione di insoluti e sofferenze, da parte degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, alla banca dati denominata "Centrale dei Rischi" gestita dalla Banca d'Italia.
Normativa in materia
Dal punto di vista normativo la disciplina è contenuta principalmente nel Testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia, di cui al d. Igs. 1.9.1993 n. 385, agli artt. 53, 67, 108, che hanno attribuito alla Banca il potere di emanare disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, aventi ad oggetto "il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni".
Altra fonte normativa è costituita dalla delibera del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio del 29 marzo 1994, con la quale è stato affidato alla Banca d'Italia il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi, e le è stato conferito il potere di determinare le modalità con cui gli enti erogatori di credito debbono comunicare periodicamente l'esposizione nei confronti dei propri affidati.
Vi sono, poi, le indicazioni contenute nelle circolari emanate dalla Banca d'Italia ed in particolare le "Istruzioni per gli intermediari creditizi" di cui alla Circolare della Banca d'Italia 11 febbraio 1991 n. 139, più volte modificata, da ultimo con il 190 Aggiornamento, in vigore dal 10 marzo 2020.
Le suddette "Istruzioni" costituiscono da tempo il punto di riferimento della disciplina, poiché sono esse a dettare i princìpi e le regole operative per la segnalazione da parte degli intermediari finanziari.
Condizioni per la segnalazione
Premesso ciò, la Cassazione, nell’ordinanza citata, delinea le condizioni della segnalazione, da parte della banca, alla Centrale Rischi, precisando che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, a causa di qualsiavoglia inadempimento.
Occorre, infatti, che la banca verifichi, riguardo al proprio cliente, la presenza di "una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza".
La banca, pertanto, dal punto di vista oggettivo, deve accertare se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da una certa fondatezza e, dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede.
E' infatti evidente che il debitore non potrebbe pretendere di sottrarsi alle conseguenze giuridiche del proprio inadempimento (tra le quali rientra anche la segnalazione alla Centrale dei Rischi) né sollevando eccezioni che egli ben sapeva essere pretestuose né sollevando eccezioni senza accertare, con un minimo di diligenza, se esse fossero giuridicamente sostenibili.
Risarcimento danni per segnalazione illegittima
Alla luce di tali considerazioni, anche l’eventuale causa di risarcimento danni introdotta dal cliente di una banca, che contesti l’illegittimità della segnalazione, deve tener conto delle condizioni anzidette.
Ne deriva, conclude la Corte, che “ in tema di risarcimento del danno derivante da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, il giudice, per stabilire se una banca abbia correttamente o meno comunicato l'inadempimento di una obbligazione del cliente, non deve limitarsi a valutare "ex post" se, all'esito del giudizio tra tale banca e lo stesso cliente, le eccezioni da quest'ultimo frapposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate, ma è tenuto a stabilire, con valutazione "ex ante", se, al momento in cui il medesimo cliente ha rifiutato detto adempimento, i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede, gravando l'onere della relativa prova su chi domanda il risarcimento”.