In materia di contenzioso bancario tra cliente ed istituto di credito, la giurisprudenza della Cassazione è sempre attenta a garantire un certo equilibrio tra i diritti del cliente e quelli della banca, soggetto “forte” cui la normativa speciale, in particolare il T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993 e successive modifiche) garantisce non poche posizioni di vantaggio.
Negli ultimi anni, tuttavia, si sono succeduti diversi provvedimenti legislativi a tutela dei consumatori e, in generale, degli investitori, soprattutto in materia di trasparenza dei contratti e di obblighi informativi a carico degli intermediari (si vedano gli articoli pubblicati sull’argomento).
Onere probatorio nelle cause tra cliente e banca
Uno dei punti più controversi nelle sedi giudiziarie è quello della parità dell’onere probatorio, cioè dell’obbligo di documentare e provare la propria pretesa in giudizio.
La Corte di Cassazione, ad esempio, ha più volte affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore (fra tutte Cass. 7972/2016).
Esibizione dell’estratto conto
Altro principio consolidato è quello relativo al diritto del cliente di chiedere al giudice di ordinare alla banca l’esibizione dell’estratto conto relativo al rapporto oggetto di causa; tra le diverse massime ricordiamo quella espressa dalla Cassazione con sent. n.3785/2019, secondo cui “ il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del T.U.B., anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale”.
In una recente pronuncia, l’ordinanza n.24181/2020, la Suprema Corte ha esteso tale diritto, riconosciuto al correntista, anche al fideiussore, cioè al soggetto che ha prestato garanzia per la solvibilità del cliente.
Estensione del diritto al fideiussore
La ragione deve rinvenirsi nell’accessorietà del contratto di fideiussione rispetto al contratto principale, di conto corrente o di mutuo, per cui le norme relative agli obblighi informativi ed oneri probatori previsti dal T.U.B. per il cliente devono intendersi estese anche al fideiussore.
Ciò in considerazione del fatto che il diritto del cliente di richiedere in ogni tempo la documentazione degli estratti conto deve ritenersi esteso anche al fideiussore, atteso che la fideiussione determina - come è rivelato dalle norme degli artt. 1944 e ss. c.c. - "rapporti fra il creditore ed il fideiussore", i quali implicano che il fideiussore debba potersi informare, sullo svolgimento del contratto di conto corrente e, dunque, necessariamente implicando il diritto all'esercizio del potere di cui all'art. 119 T.U.B..
Precedente giurisprudenza
Rileva il Collegio che tale conclusione non si pone in contrasto con la risalente giurisprudenza della stessa Corte (Cass., 1, n. 23391 del 9/11/2007) che ha escluso l'applicabilità automatica al fideiussore, delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 385 del 1993 dettate per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi stipulati con il cliente; detta giurisprudenza, infatti, è relativa alla posizione del cliente e del fideiussore ai fini della stipulazione e dunque del contenuto dei rispettivi rapporti.
Nel caso dell’esibizione dell’estratto conto, invece, viene in rilievo una norma, l’art. 119 T.U.B., che prevede l'esercizio di una facoltà concernente l'informazione sullo stato del rapporto con l'istituto di credito.