Nullità del conto corrente e mancata consegna di documentazione contrattuale

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Cos'è il contratto di conto corrente?

Il conto corrente bancario, spesso confuso con quello "ordinario" disciplinato dall'art. 1823 c.c., è uno strumento oggi usato nella quotidianità per ogni tipo di transazione, dal semplice acquisto di generi alimentari alla compravendita di smartphone.

Si tratta del contratto con cui la banca si impegna, dietro compenso, a eseguire per conto del cliente una serie di operazioni, a fronte della presenza di una somma di denaro presso di essa.

Il contratto stabilisce, a seconda delle esigenze del cliente, le condizioni per l'apertura e la gestione del conto, i limiti di prelievo e deposito, le modalità di pagamento, le spese bancarie, gli interessi attivi e passivi e altro ancora.

Quali tipologie di conti esistono?

Oggi esistono diverse tipologie di conti correnti, suddivisi in base alla loro funzione:

  • bancario, come detto, è il tipo più comune e permette di effettuare operazioni bancarie standard, come prelievi, bonifici, pagamenti di bollette e ricezione di bonifici;
  • ordinario, in questo conto, i crediti derivanti dalle reciproche rimesse sono considerati inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto;
  • online, si apre e si gestisce interamente online da remoto, offrendo maggiore comodità, accessibilità e in generale costi più bassi;
  • deposito, presuppone un tasso di interesse fisso sui depositi e richiede una somma minima di ingresso all'apertura e per il mantenimento.

Qual è la normativa in materia di consegna di documentazione contrattuale?

L’articolo 119 del decreto legislativo n. 385 del 1993, noto anche come Testo Unico Bancario (T.U.B.), disciplina e regola gli obblighi di comunicazione e informazione che ogni istituto bancario deve rispettare nei confronti del cliente. Nello specifico, dopo aver trattato delle comunicazioni periodiche, dell’estratto conto e della mancata contestazione, il comma 4 stabilisce:

Il cliente, i suoi eredi o chi assume l’amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un termine ragionevole e comunque non oltre novanta giorni, copie della documentazione relativa a singole operazioni effettuate negli ultimi dieci anni. I costi addebitabili al cliente sono limitati a quelli di produzione della documentazione stessa.

Altro diritto estremamente importante che tutela la situazione sostanziale del cliente è quello per cui ai titolari è concessa la facoltà di domandare un decreto ingiuntivo o altro provvedimento che obblighi l'istituto di credito a fornire quanto richiesto.

Il caso in esame

La Suprema Corte, con la sentenza 898/2018, ha esaminato la nullità di un contratto dovuta alla mancata consegna alla società ricorrente del documento contenente le pattuizioni relative al conto corrente. Secondo la ricorrente, l'impugnazione di alcune clausole dimostrerebbe "solo che il documento era a conoscenza dei medesimi al momento della redazione dell'atto di citazione" e che la Corte di Appello ha tratto da questa presunzione un'ulteriore presunzione, ossia la consegna del documento al momento della sua sottoscrizione.

Il ricorso ha offerto l'opportunità alla Corte di chiarire che il vincolo di forma imposto dal legislatore (art. 23, comma 1, t.u.f., e art. 117, comma 1, t.u.b.) è "composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale", nel senso che la protezione del cliente si realizza, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento.

La mancata consegna di documentazione contrattuale comporta la nullità?

La mancata consegna del contratto non compromette la sua validità.

Corrisponde al vero che l'art. 117, comma 3, t.u.b. prevede la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta. Tuttavia, sul punto occorre specificare che la "forma" considerata dal legislatore riguarda la "veste esteriore" del contratto e non la materiale consegna del documento, con la conseguenza che la nullità di cui al comma 3 garantisce l'osservanza della prescrizione relativa alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto.

Pertanto, stabilito che la consegna non incide sulla validità del contratto, si deve applicare il principio per cui, "ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità" (Cass. 898/2018).

pubblicato il 31/07/2024

A cura di: Luca Giovacchini

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