La prescrizione del conto corrente bancario

donna alla scrivania tiene in mano una carta di credito

Cos'è il conto corrente?

Con il contratto di conto corrente bancario, denominato anche conto corrente di corrispondenza, la banca fornisce al proprio cliente il servizio di cassa, ovvero, assume il mandato di compiere per conto del correntista e in seguito a un suo ordine, pagamenti e riscossioni. Tale strumento è oggi ampiamente utilizzato per qualsiasi transazione quotidiana.

Il contratto, in generale, stabilisce le condizioni per l'apertura e la gestione del conto, inclusi limiti di prelievo, modalità di pagamento, spese, interessi e altro. Esistono diverse tipologie di conti correnti: il conto corrente bancario standard, chiamato anche ordinario, dove i crediti sono indisponibili fino alla chiusura, il conto corrente online, gestibile interamente da remoto e il conto deposito, che offre un tasso di interesse fisso e richiede una somma minima d'ingresso.

Cos'è la prescrizione?

La prescrizione, disciplinata dall'art. 2934 c.c., è un istituto giuridico attraverso il quale si presume che i diritti si estinguano, se non esercitati entro il termine stabilito dalla legge. Il sistema odierno, per ragioni di certezza giuridica, non permette che i terzi rimangano in una condizione di ambiguità riguardo all'intenzione del titolare di far valere o meno il proprio diritto.

Se il titolare non agisce entro il termine previsto, si presume quindi, salvo prova contraria, che abbia rinunciato al diritto, determinandone la sua perdita.

Sul punto occorre rilevare che, alcuni diritti, come quelli relativi alla personalità, non sono soggetti a prescrizione. Un discorso particolare merita la proprietà, in quanto, se da un lato la stessa risulta imprescrittibile, dall'altro, può essere perduta per inattività del titolare, attraverso l'uso da parte di terzi, meglio noto come l'usucapione.

Il caso in esame

Il titolare di un conto corrente ha citato in giudizio il proprio istituto di credito ove insisteva un rapporto di conto corrente, chiedendo l'annullamento della clausola contrattuale che faceva riferimento agli usi per la determinazione del tasso d'interesse e di quella che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, oltre a contestare l'applicazione della commissione di massimo scoperto. Per tali motivi, ha domandato quindi la rettifica del saldo del conto e la restituzione delle somme addebitate illegittimamente.

In primo grado, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, dichiarando nulle le clausole sugli interessi e illegittima la commissione di massimo scoperto, respingendo però la richiesta di compensazione e restituzione delle somme.

In appello, la decisione è stata parzialmente modificata in quanto, sebbene la definizione dei crediti e debiti delle parti avvenga alla chiusura del conto, il correntista avrebbe potuto richiedere una rettifica durante il rapporto.

La Banca ha infine presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello, contestando principalmente la prescrizione del credito azionato.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte, nel confermare la sentenza impugnata, ha chiarito, riguardo alla prescrizione, che l’azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati nell’ambito di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale. Quest'ultima è decorrente, nell’ipotesi in cui i versamenti effettuati abbiano avuto una funzione meramente ripristinatoria della provvista, non già dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta d’interessi illegittimamente addebitati, ma da quella di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

Inoltre, la Corte ha ribadito che, prima della chiusura del conto, non essendo il saldo passivo immediatamente esigibile, se non eccedente l’importo dell’affidamento concesso al correntista, soltanto i versamenti eseguiti in presenza di uno scoperto e volti a ricondurre il predetto saldo nei limiti del fido sono qualificabili come pagamenti, la cui effettuazione ad estinzione di un debito totalmente o parzialmente inesistente, in quanto determinato in applicazione di una clausola nulla, fa sorgere il diritto alla ripetizione, con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione.

pubblicato il 13/09/2024

A cura di: Luca Giovacchini

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