Ricevere a casa un atto giudiziario, o la cartolina che avvisa della giacenza di esso presso l’ufficio postale, non è certo una bella notizia; è opportuno sapere, tuttavia, che il mancato ritiro dell’atto non esclude il decorso degli effetti dello stesso, che si reputa comunque conosciuto, in base ad alcune norme del codice di procedura civile.
Modalità di notificazione
Iniziamo col dire che la legge prevede che gli atti giudiziari vengano portati a conoscenza del destinatario mediante notificazione, un procedimento affidato agli ufficiali giudiziari nonché agli avvocati in proprio ed a mezzo posta elettronica certificata (pec).
Il ricorso alla notificazione tramite ufficiali giudiziari è necessario quando il destinatario, in particolare persona fisica, sia sprovvisto di pec, oppure, in caso di imprese, ne sia momentaneamente privo per varie ragioni; allo stesso modo, alcuni atti, come quelli di pignoramento, necessitano dell’intervento dell’ufficiale giudiziario e non possono essere notificati a mezzo pec.
In tutti i questi casi l’atto da notificare viene consegnato agli ufficiali giudiziari, che ne eseguono la notificazione, redigendo la “relata di notifica”, cioè l’attestazione della data, del luogo e delle modalità di consegna dell’atto al destinatario.
Quest’ultimo, infatti, può essere raggiunto in diversi modi, previsti dal codice di procedura civile agli artt. 137 ss.; la prima modalità, che è anche la più immediata, è la notifica “a mani”, che avviene con la consegna dell’atto al destinatario, il quale, trovato in casa o in altro luogo indicato dal soggetto richiedente, riceve materialmente l’atto; se il destinatario rifiuta di riceverlo, l’ufficiale ne da atto nella relata e la notifica si considera ugualmente perfezionata.
E’ possibile che l’ufficiale giudiziario non trovi il destinatario ma un suo parente, o persona addetta all’ufficio o alla portineria, purché non minore di quattordici anni ed incapace d’intendere e volere; in questi casi la notifica viene eseguita con la consegna dell’atto ad uno di questi soggetti e la spedizione di una raccomandata al destinatario, con l’avviso della notifica eseguita.
Art. 140 e 143 c.p.c.
Nell’ipotesi, molto frequente, in cui l’ufficiale non trovi nessuno all’indirizzo del destinatario, la notifica sarà eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con deposito dell’atto presso la casa comunale, immissione di avviso di notifica nella cassetta postale (o affissione dell’avviso sulla porta) del medesimo e spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento in cui gli si da notizia dell’attività svolta.
E’ bene notare che il mancato ritiro dell’atto dall’ufficio comunale è irrilevante ai fini del perfezionamento della notifica, che, infatti, si considera comunque giunta a conoscenza del destinatario con il ricevimento della raccomandata o, in caso di mancato ritiro della stessa, con il semplice decorso di 10 giorni dalla relativa spedizione.
Ciò significa che la mancata conoscenza di un atto giudiziario, per mancato ritiro dell’atto imputabile al destinatario, non impedisce che si instauri un processo, arrivando magari a sentenza di condanna “in contumacia” della parte citata, con ogni conseguenza che ne deriva.
In caso di destinatari irreperibili, di cui, cioè, non sia possibile conoscere la residenza, la dimora o il domicilio, la notifica si esegue con deposito dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza nota o, in mancanza, del luogo di nascita del destinatario, nonché con affissione di copia dell’atto stesso presso l’albo dell’ufficio giudiziario competente per territorio.
La notifica, in questa ipotesi, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. si considera eseguita una volta decorsi 20 giorni dal compimento di tutte le predette formalità da parte dell’ufficiale giudiziario, che deve darne atto, come negli altri casi, nella relata di notifica.
Vizi della notifica
Quanto ai vizi della notifica, cioè ai difetti che possono renderla nulla o annullabile, in genere vale il principio che essi sono superati dal raggiungimento dello scopo dell’atto, che è quello di essere portato a conoscenza del destinatario.
Un esempio molto semplice è il caso dell’errata indicazione del nome o cognome del destinatario nella relata di notifica o sulle cartoline di spedizione; se il destinatario si costituisce comunque in giudizio il vizio diviene irrilevante, avendo l’atto comunque raggiunto il suo scopo.
E’ quanto ribadito di recente dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza 27607/2020, nella quale è stato affermato il principio secondo cui “l'errore sulle generalità del destinatario di un atto è causa di nullità della notificazione solo nel caso in cui sia tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta” (in tal senso anche Cass. 22-1-2004 n. 1079; Cass. 8-10-2001 n. 12325; Cass. 19-3- 2014 n. 6352), rimanendo valida nei casi in cui sia possibile identificarlo attraverso altri elementi, quali il codice fiscale, l’indirizzo e il numero civico.