Frequenti nelle aule di tribunale sono i contenziosi bancari, nei quali il cliente agisce nei confronti della banca per far valere ad esempio la nullità di clausole contrattuali, degli interessi pattuiti a tasso superiore a quello legale, o per chiedere la restituzione di somme asseritamente non dovute.
Come per ogni tipo di contenzioso, chi agisce in giudizio deve fornire la prova della fondatezza della domanda, mentre spetta alla controparte che vuole difendersi l’onere di fornire al giudice la prova contraria.
Prova documentale
La prova documentale tipica nei contenziosi bancari è costituita dall’estratto conto, riferita al periodo contestato, da cui risulti la situazione contabile in entrata ed in uscita; altri documenti, a seconda dell’oggetto della domanda giudiziaria, possono essere costituiti dal contratto sottoscritto dal cliente, dai prospetti informativi e da ogni altro mezzo utile a dimostrare la pretesa attorea.
In più occasioni la Corte di Cassazione si è espressa riguardo all’onere della prova di produzione degli estratti conto bancari, giungendo a conclusioni diverse, in alcuni casi affermando la possibilità che il cliente, attore in giudizio, sfornito di tale documentazione, possa chiedere al giudice di disporne l’acquisizione, ordinando alla banca di produrre gli estratti conto.
Ordinanza n. 24641/2021 della Cassazione
Su questo punto si è pronunciata di recente la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 24641/2021, che ha messo in discussione la tesi da ultimo sostenuta dalla stessa giurisprudenza di legittimità, partendo dal diritto del cliente ad ottenere dalla banca gli estratti conto ed ogni altro documento riferito agli ultimi 10 anni del rapporto.
Tale diritto, previsto dal T.U.B., Testo Unico in materia bancaria, corrisponde al dovere della banca di conservare la documentazione almeno per il periodo di prescrizione decennale dei diritti di credito; ciò non significa tuttavia, come precisa la Cassazione nell’ordinanza richiamata, che il cliente possa esimersi dal domandare, in caso di contestazione e processo in tribunale, alla banca di ottenere copia dei documenti utili alla causa.
Richiesta dei documenti alla banca
E’, infatti, il cliente a doversi attivare per ottenere tale documentazione da produrre in causa a sostegno della propria domanda, in base al principio dell’onere della prova, per cui chi agisce in giudizio deve dimostrare le proprie ragioni.
Solo qualora la banca, a seguito della richiesta espressa del cliente, si sia rifiutata o abbia omesso di inviare gli estratti conto e gli altri documenti, la parte che ha agito in giudizio potrà chiedere al giudice di ordinare all’istituto di credito convenuto, l’esibizione dei documenti.
Allo stesso modo la Suprema Corte afferma che non può deferirsi al consulente tecnico d’ufficio, nominato dal giudice, l’onere di valutare se sussistano i vizi contrattuali fatti valere dall’attore (ad es. applicazione di interessi superiori al tasso consentito) se prima la parte stessa non li abbia specificati nel suo atto introduttivo e corredati di prove.
Principio di diritto
Il principio affermato, in conclusione, è il seguente: “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato; la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse”.