Quanti tipi di organizzazione esistono?
ll Codice Civile distingue le organizzazioni diverse dalle società in tre gruppi:
- associazioni - sono inquadrabili come organismi collettivi aventi come scopo il perseguimento di una finalità non economica, come ad esempio un'associazione che intenda pulire le spiagge dallo sporcoo che desideri informare i cittadini su un determinato referendum costituzionale;
- fondazioni - si costituiscono con un patrimonio predeterminato per il perseguimento di uno scopo non economico, come ad esempio la tutela di determinati beni culturali o la ricerca per una malattia rara;
- comitati - per mezzo di una raccolta pubblica di fondi costituisce un patrimonio con cui realizzare finalità altruistiche, come ad esempio opere di beneficenza o soccorso. Spesso sono caratterizzati dalla temporaneità.
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni a carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso ogni Prefettura territoriale.
Cos’è la personalità giuridica e perché è importante?
Il concetto di personalità giuridica è estremamente importante in quanto strettamente connesso a quello di autonomia patrimoniale. Le persone giuridiche godono infatti di un’autonomia patrimoniale "perfetta" consistente nella non incidenza delle eventuali vicende creditorie e debitorie dell'associazione sul patrimonio personale degli associati che la compongono. Funzionano quindi, sotto questo profilo, come delle società di capitali e, in caso di debiti, il creditore potrà rivalersi solo ed esclusivamente sul patrimonio associativo e non su quello dei singoli associati.
Come si costituiscono le associazioni riconosciute?
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. Le disposizioni dell'atto costitutivo e quelle statutarie di una persona giuridica hanno natura contrattuale con tutto ciò che ne consegue per l'applicazione di tutte quelle norme che disciplinano i rapporti tra gli associati. Ai fini del riconoscimento l'atto costitutivo e lo statuto devono:
- contenere denominazione e sede che abbiano i requisiti della novità e della verità in ordine allo scopo prefissato;
- soddisfare le condizioni previste per legge o dai regolamenti per la costituzione dell'ente anche riguardo le norme sull'ordinamento e l'amministrazione dell'associazione;
- avere uno scopo possibile, lecito e non lucrativo;
- presentare un patrimonio che risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
Le associazioni riconosciute, a differenza di quelle non riconosciute, godono di personalità giuridica e quindi di autonomia patrimoniale perfetta.
Come funzionano le associazioni non riconosciute?
Anche in questo caso il contratto concluso tra gli associati per dare vita all'associazione è denominato atto costitutivo. Questo non è soggetto ad alcun vincolo di forma essendo la sua redazione possibile anche tramite una semplice scrittura privata. Le associazioni non riconosciute, infatti, non chiedono il riconoscimento e per tale motivo l'atto pubblico non è necessario.
La caratteristica principale che differenzia i due tipi di associazione, come anticipato, è data dalla circostanza per cui non si dispone della personalità giuridica. Questo, però, non significa che la stessa non possa essere un soggetto di diritto e quindi concludere contratti o avere una propria partita Iva (la soggettività giuridica appartiene a tutte le forme di organizzazione).
Le associazioni non riconosciute hanno un patrimonio detto “fondo comune” sul quale eventuali creditori potranno (e dovranno) preventivamente soddisfarsi in caso di debiti contratti dall'associazione. Dopo aver infruttuosamente escusso tale patrimonio potrà essere aggredito il patrimonio degli associati, ma solo di quelli che hanno agito in nome e per conto dell'ente.